Cassazione Civile, Ordinanza n. 19280/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di locazione finanziaria collegati a un’operazione immobiliare industriale: un primo contratto del 28 settembre 1990, stipulato dopo un preliminare del 1989, avente a oggetto la realizzazione di un immobile industriale su un terreno acquistato dalla società appaltatrice; e un successivo contratto del 25 settembre 1992, definito dalle parti come atto di "convalida" o comunque di regolazione della precedente operazione dopo l’annullamento della concessione edilizia da parte del Ministero per i beni culturali per la presenza di vincoli paesaggistici. La società utilizzatrice aveva chiesto agli arbitri la declaratoria di nullità o, in subordine, la risoluzione per inadempimento del contratto e la condanna della concedente alla restituzione delle somme versate e al risarcimento dei danni. Il lodo aveva ritenuto prescritta la domanda di risoluzione e rigettato le altre domande, dichiarando assorbite alcune questioni. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione del lodo, aveva dichiarato la nullità parziale del lodo per difetto di motivazione su alcune domande relative al secondo contratto e aveva poi deciso nel merito: ha dichiarato prescritta anche la domanda di risoluzione relativa al contratto del 1992, ha respinto la domanda di nullità di tale contratto e quella di ripetizione, ha escluso una responsabilità risarcitoria della concedente, ed ha confermato nel resto il lodo. In Cassazione la società utilizzatrice ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulle domande di nullità del primo contratto; 2) violazione degli artt. 2943 c.c. e 113 c.p.c. sulla prescrizione dell’azione di risoluzione, sostenendo che l’atto di citazione notificato nel 1993 avrebbe interrotto la prescrizione; 3) omessa pronuncia sulla nullità per impossibilità dell’oggetto del secondo contratto; 4) violazione degli artt. 1362, 1175, 1337, 1338 e 1375 c.c. per avere la Corte interpretato la scrittura del 1992 senza valorizzare la condotta di mala fede della concedente ai fini del risarcimento; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi alla pretesa malafede della controparte e alla sua induzione alla stipula ed esecuzione del contratto del 1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo perché non pertinente al decisum, non essendo mai stata aperta la fase rescissoria sulle domande di nullità/risoluzione del primo contratto; il secondo perché la domanda introdotta nel 1993 non conteneva una domanda di risoluzione per inadempimento idonea a interrompere la prescrizione e, comunque, la censura era generica; il terzo perché la Corte d’appello si era comunque pronunciata sulla nullità del secondo contratto, escludendola nel merito; il quarto perché mirava a una nuova valutazione di merito delle risultanze documentali; il quinto perché non indicava un vero "fatto storico" omesso ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., limitandosi a contestare la motivazione e la valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 829 c.p.c.
È richiamato quale base tipica per l’impugnazione del lodo per nullità; la Corte ribadisce che i vizi deducibili in cassazione sono quelli tipici e che la fase rescissoria si apre solo entro i capi effettivamente colpiti dalla nullità
art. 823 c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione del lodo, ma non consente di riesaminare il merito se la motivazione non è assente in modo assoluto
art. 830 c.p.c.
La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di nullità parziale del lodo, la fase rescissoria riguarda solo i capi viziati o inscindibilmente connessi
art. 112 c.p.c.
È invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito si è comunque pronunciato sui capi devoluti o perché non si era aperta la fase rescissoria su altri capi
art. 2943 c.c.
È invocato in tema di interruzione della prescrizione; la Corte afferma che la domanda giudiziale interrompe la prescrizione solo se corrisponde, per petitum e causa petendi, al diritto che si assume prescritto
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte lo considera non decisivo rispetto alla corretta qualificazione della domanda e al sindacato di legittimità
art. 1362 c.c.
Richiamato per contestare l’interpretazione del contratto del 1992; la Corte ritiene la censura diretta in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito
art. 1175 c.c.
Richiamato in combinazione con buona fede e correttezza; la Corte non ravvisa violazione di diritto ma una critica alla valutazione dei fatti
art. 1337 c.c.
Richiamato per la pretesa malafede nelle trattative; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché volta a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito
art. 1338 c.c.
Richiamato per il dovere di informare la controparte su cause di invalidità; la Corte non ne fa applicazione positiva, ritenendo la censura meramente fattuale
art. 1375 c.c.
Richiamato per l’esecuzione del contratto secondo buona fede; la Corte esclude che il motivo introduca una violazione di diritto, trattandosi di dissenso sulla valutazione delle prove
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non può essere usato per un terzo grado di merito; il vizio di motivazione è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo o alla mancanza apparente di motivazione
art. 366 c.p.c.
Richiamato per qualificare come inammissibili le censure che si risolvono in una mera contrapposizione delle difese della parte alla motivazione della sentenza impugnata
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 132 c.p.c.
È richiamato come norma la cui violazione si configura in caso di mancanza o apparenza della motivazione
D.L. n. 83 del 2012
È richiamato come fonte della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
L. n. 134 del 2012
È richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la fase rescindente serve solo a verificare i vizi tipici del lodo; la fase rescissoria si apre esclusivamente sui capi effettivamente colpiti dalla nullità e su quelli inscindibilmente connessi, senza possibilità di riesame generalizzato del merito.
- La domanda giudiziale è idonea a interrompere la prescrizione solo se, interpretata nel suo complesso, coincide per petitum e causa petendi con il diritto che si assume fatto valere; una domanda diversa, anche se fondata sul medesimo rapporto o su analoghi fatti storici, non produce automaticamente effetto interruttivo.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando il giudice abbia comunque esaminato la domanda, anche respingendola nel merito; non vi è vizio solo perché la decisione non coincide con la tesi della parte.
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito o della prova: le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura degli atti e delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., post riforma, è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, oppure ai casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile; non basta dedurre insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Per censurare efficacemente il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; la sola contestazione delle prove è inidonea.
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