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Sentenza

Sentenza n. 50/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 425/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10/04/2024.

Giustizia amministrativa202501168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 425/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 425/2024, pubblicata il 10 aprile 2024. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 5 novembre 2024, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore eventuale inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con termine di 90 giorni decorrente dall'istanza della parte ricorrente e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione e rimasta ineseguita dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice amministrativo accoglie l'azione di ottemperanza e ordina all'amministrazione di conformarsi alle statuizioni giudiziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
  • L'esecuzione del giudicato deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, che deve essere detratto dalle prestazioni ancora dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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