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Sentenza

Sentenza n. 6614/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio – diniego dell’Amministrazione formatosi in ordine alla istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., inviata nell’interesse del Sig. Ramisha Manoj Kumara Abeydeera, a mezzo posta elettronica certificata, in data 10 dicembre 2025, con la quale si chiedeva di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, a tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento relativo alla Comunicazione ai sensi degli artt. 44, comma 5, del D.L. n. 73/2022 e 27, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 286/1998 – RM0308306682 – Prot. n. P-RM/L/Q/2023/104758, rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma in data 2 maggio 2023, su istanza del Sig. Stefano Mangiante, e relativa al Sig. Ramisha Manoj Kumara Abeydeera; nonché per la condanna della stessa Amministrazione a provvedere in ordine alla predetta richiesta di accesso ai documenti amministravi ex legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., consentendo l’accesso, mediante visione ed estrazione di copie, della documentazione richiesta allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma.

Giustizia amministrativa202601258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi relativa al fascicolo del procedimento concernente la comunicazione prevista dalla normativa in materia di immigrazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il silenzio-diniego dell’Amministrazione sull’istanza di accesso documentale presentata il 10 dicembre 2025 ai sensi della legge n. 241/1990. L’istanza riguardava tutti gli atti e documenti del fascicolo relativo alla comunicazione rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma il 2 maggio 2023, nell’ambito del procedimento concernente il ricorrente. È stata chiesta la condanna dell’Amministrazione a consentire la visione e l’estrazione di copie della documentazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha riferito che il 25 marzo 2026 lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva trasmesso al ricorrente copia degli atti relativi allo stato del procedimento. Tale riscontro ha fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’azione di accesso. Il Collegio ha previamente avvisato le parti della possibile improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio – diniego dell’Amministrazione formatosi in ordine alla istanza di accesso ai documenti amministrativi

    Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso

    Impone il previo avviso alle parti quando il giudice intenda fondare la decisione su una questione rilevata d’ufficio, quale la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.

  • legge n. 241/1990

    istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990

    Costituisce la base normativa dell’istanza di accesso documentale proposta dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’intervenuto rilascio, anche nel corso del processo, dei documenti richiesti mediante l’istanza di accesso fa venir meno l’interesse attuale alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve avvisare le parti della relativa questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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