Sentenza n. 9206/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina Dirigenziale del 7.01.2025 Rep. CQ/12/2025 - Sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Via Luigi Zambarelli n. 35 Roma della Società GEC Srl; - della Nota Prot. CQ132057 del 26.11.2024 (All. 2) con cui il Municipio XII comunicava l’avvio di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a seguito di osservazioni trasmesse dalla ricorrente GEC in data 16.10.2024 ed assunta a Prot. CQ/116862; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GEC SRL il 16\5\2025: avverso e per l’annullamento, quanto ai presenti motivi aggiunti, previa sospensiva ex artt. 55 e 56 c.p.a: Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GEC SRL il 5\8\2025: - Determina Dirigenziale del XII Municipio di Roma Capitale del 4.08.2025 - Sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Via Luigi Zambarelli n. 35 Roma della Società GEC Srl, notificata in data 4.08.2025 (All. 1);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due determinazioni dirigenziali di sospensione per quindici giorni dell’attività di somministrazione e il relativo atto regolamentare presupposto, contestati mediante ricorso introduttivo e motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una determinazione del 7 gennaio 2025, con cui Roma Capitale aveva disposto la sospensione per quindici giorni dell’attività di somministrazione, ritenendo integrata la recidiva prevista dagli artt. 14 e 33 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 43/2019 per l’installazione all’esterno del locale di diffusori sonori. La ricorrente ha dedotto travisamento dei fatti, sviamento, carenza del presupposto, difetto di istruttoria e violazione della disciplina regolamentare, sostenendo che vi sarebbe stata una sola violazione effettiva, che i diffusori fossero collocati su una terrazza privata pertinenziale, che al secondo sopralluogo fossero scollegati e che gli accertamenti fossero stati svolti senza accesso ai locali e senza presenza della legale rappresentante. Ha inoltre dedotto sproporzione della sospensione, omesso bilanciamento degli interessi e violazione del buon andamento. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato una seconda determinazione di sospensione, deducendo violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981, degli artt. 14 e 33 della deliberazione n. 43/2019 e degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, per l’asserita mancata contestazione immediata e l’impossibilità di partecipare tempestivamente al procedimento. Con i secondi motivi aggiunti ha contestato la stessa potestà di Roma Capitale di introdurre, mediante regolamento, la sanzione della sospensione dell’attività, in assenza di una previsione legislativa, deducendo contraddittorietà, illogicità e violazione dell’art. 1 della legge n. 689/1981. La società ha altresì prospettato danni patrimoniali, senza formulare una specifica domanda risarcitoria negli atti notificati.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto provata la collocazione esterna e il funzionamento dei diffusori sulla base dei verbali della Polizia Municipale, assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; tali risultanze non potevano essere contestate efficacemente se non mediante querela di falso. La recidiva è stata ritenuta integrata perché il primo sopralluogo aveva accertato diffusori funzionanti durante una festa e il secondo aveva constatato che gli stessi erano ancora installati all’esterno del locale. Non sono state ritenute rilevanti né la natura privata dell’area, né la presenza di una pergotenda, né il temporaneo scollegamento degli impianti, poiché la norma vieta la mera installazione esterna e non solo l’emissione sonora effettiva; inoltre, il pagamento della prima sanzione non elimina il fatto storico rilevante ai fini della recidiva. Il motivo sulla proporzionalità è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo la determinazione applicativa necessaria degli artt. 14 e 33 della deliberazione n. 43/2019, non tempestivamente impugnata. In ogni caso, il Tribunale ha escluso la sproporzione della sospensione, considerata la reiterazione della condotta e le lamentele dei residenti per un disturbo quasi quotidiano. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, diretto contro la seconda determinazione e contenente la contestazione della base regolamentare della sanzione, è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché l’atto era stato notificato già il 12 maggio 2025 e nuovamente il 4 agosto 2025. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi esauriti gli effetti della sospensione già eseguita; incidentalmente, il Tribunale ha comunque escluso l’illegittimità dell’atto, rilevando che il sopralluogo poteva essere svolto a sorpresa e senza la presenza dei rappresentanti della società, che non era necessaria la contestazione immediata e che l’atto aveva contenuto vincolato, con conseguente applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 ai vizi procedimentali non influenti sul contenuto finale. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile perché formulata per la prima volta in una memoria non notificata ex art. 73 c.p.a.; le allegazioni di danno contenute negli atti notificati erano state prospettate soltanto ai fini cautelari. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 14 e 33 deliberazione Assemblea Capitolina n. 43/2019
“È vietato installare all’esterno dei locali commerciali dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora”; in caso di recidiva è prevista la sospensione dell’esercizio dell’attività per quindici giorni.
La disciplina regolamentare vieta la mera installazione esterna dei diffusori, indipendentemente dal loro funzionamento al momento del secondo sopralluogo, e prevede la sospensione quinquennale? No: la sospensione dell’attività per quindici giorni in caso di recidiva.
art. 2700 c.c.
I verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza; pertanto, le risultanze dei sopralluoghi sono state ritenute vincolanti in assenza di vittoriosa querela di falso.
art. 1 legge n. 689/1981
La questione relativa alla possibilità di introdurre con regolamento la sanzione della sospensione non è stata esaminata nel merito, poiché la censura è stata dichiarata irricevibile per tardività.
art. 14 legge n. 689/1981
La censura relativa alle modalità e ai tempi della contestazione è stata esaminata con riferimento alla seconda sospensione; il Tribunale ha escluso la necessità della contestazione immediata in relazione a sopralluoghi svolti a sorpresa.
artt. 10 e 10-bis legge n. 241/1990
Le censure partecipative formulate contro il secondo provvedimento non hanno condotto all’annullamento, anche perché l’atto è stato qualificato come vincolato.
art. 21-octies legge n. 241/1990
I vizi procedimentali non determinano l’illegittimità dell’atto vincolato quando è evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 73 c.p.a.
Una domanda risarcitoria proposta per la prima volta in una memoria non notificata non può essere esaminata come domanda ritualmente introdotta nel giudizio.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolamentare vieta l’installazione esterna di dispositivi di amplificazione sonora, la violazione si perfeziona con la mera collocazione dei dispositivi fuori dai locali insonorizzati; non è necessario che essi risultino funzionanti al momento del successivo accertamento, se il primo accertamento ne aveva constatato il funzionamento.
- La collocazione di diffusori in un’area privata o sotto una pergotenda non esclude l’esteriorità dell’installazione vietata, quando tale struttura non assicuri un isolamento acustico equivalente a quello dei locali chiusi e insonorizzati.
- Il pagamento della sanzione relativa a una prima violazione non cancella il fatto storico dell’illecito, che può continuare a rilevare ai fini della recidiva prevista dalla disciplina applicabile.
- Le risultanze dei verbali dei pubblici ufficiali, limitatamente ai fatti attestati come direttamente constatati, fanno fede privilegiata fino a querela di falso; la contestazione sostanziale del contenuto del verbale non può essere utilizzata per superarne gli effetti probatori senza la proposizione vittoriosa di tale rimedio.
- Quando l’amministrazione applica una sanzione vincolata prevista da una disciplina regolamentare non tempestivamente impugnata, la censura diretta soltanto contro la misura sanzionatoria può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse; resta comunque possibile disapplicare la norma regolamentare se, nel caso concreto, la sanzione risulti manifestamente sproporzionata, evenienza esclusa quando la misura sia giustificata dalla reiterazione della condotta e dalla gravità del disturbo arrecato.
- Il sopralluogo amministrativo può essere svolto a sorpresa e senza la presenza del destinatario o dei suoi rappresentanti; in tale ipotesi non è necessariamente richiesta la contestazione immediata, e gli eventuali vizi procedimentali non comportano l’annullamento di un atto vincolato quando il contenuto finale non avrebbe potuto essere diverso.
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