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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36460/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il difensore, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione con atto ricevuto il 16/05/2023. La Corte di Cassazione ha dunque dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Considerata la rinuncia formulata per sopravvenuta cessazione della materia del contendere non è stata disposta condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Nulla per le spese.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 01/02/2023 della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 175 c.p.p. diretta ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado emessa il 18/11/2021. L'impugnativa era fondata su quattro motivi volti all'annullamento del provvedimento e alla restituzione dei termini.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di restituzione dei termini (restitutio in integrum) quando un impedimento legittimo ha impedito di esercitare un rimedio nei termini. Nel caso concreto l'istanza era volta a ottenere la restituzione del termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso in cassazione in presenza di rinuncia da parte del ricorrente; applicata nel caso in cui il difensore ha formalmente rinunciato all'impugnazione, determinando la declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e valida all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione (art. 591 c.p.p.): chi rinuncia perde la possibilità di proseguire il gravame.
  • Se la rinuncia è motivata da sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il giudice può non irrogare al rinunciante la condanna alle spese processuali.
  • Le istanze di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. devono essere fondate su un impedimento rilevante e documentato; se rigettate, resta possibile impugnare salvo che il ricorrente non rinunci.
  • La dichiarazione di rinuncia resa dal difensore munito di procura speciale è efficace per determinare l'estinzione della controversia rispetto all'impugnazione, purché tempestiva e formale.
  • In situazioni analoghe, prima di rinunciare è opportuno valutare gli effetti sulla possibile riproposizione della tutela sostanziale e sulle spese processuali; la cessazione della materia del contendere può evitare la condanna alle spese.

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