Cassazione Penale, Sentenza n. 13887/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso di cassazione deduceva tre censure: 1) omissione di motivazione sull'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. nella parte relativa al "ravvedimento attivo" (oltre che al risarcimento del danno); 2) omessa motivazione circa il riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) mancata declaratoria di prescrizione di parte delle condotte di peculato, sulla base delle singole date di commissione indicate in un documento prodotto nel giudizio di appello (ventitré delle quarantatré condotte contestate sarebbero prescritte).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di interesse, perché l'attenuante del ravvedimento attivo è strutturalmente incompatibile con il reato di peculato e quindi la mancata motivazione al riguardo non ha arrecato pregiudizio. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'appello ha omesso di motivare (anche implicitamente) sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, omissione che impone l'annullamento sul punto. Ha inoltre accolto il terzo motivo nella misura in cui ha accertato la prescrizione delle condotte di peculato commesse sino al 9 dicembre 2012 (tenuto conto dei termini massimi di prescrizione e delle sospensioni): la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per quei reati in quanto estinti per prescrizione. Per i reati residui (commessi nell'anno 2013) la sentenza è stata annullata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio; è stata altresì dichiarata l'irrevocabilità del giudizio di responsabilità penale per i reati non estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 81, art. 110, art. 314 cod. pen.
Norme che descrivono l'impianto accusatorio: art. 314 cod. pen. (peculato) è il reato contestato, integrato dalle regole sulla continuazione (art. 81) e sulla concorso di persone (art. 110).
art. 62, n. 6 cod. pen.
Prevede l'attenuante del "risarcimento del danno" o del "ravvedimento attivo"; la Corte interpreta che il "ravvedimento attivo" riguarda solo l'elisione/attenuazione di conseguenze non concretizzate in un danno economicamente risarcibile e quindi non è applicabile al peculato (reato che offende il patrimonio della P.A.).
art. 125 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata rispetto alle modalità di deduzione dei motivi in appello; utilizzata nel quadro delle doglianze sulla motivazione.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai motivi di appello e ai profili di motivazione che il giudice di appello doveva trattare; pertinente alle cause di inammissibilità e agli argomenti che il giudice può omettere se manifestamente infondati.
art. 56 cod. pen.
Richiamato nella definizione dei casi in cui il ravvedimento non opera; la Corte sottolinea che il ravvedimento attivo è escluso se ricondotto a conseguenze risarcibili economicamente.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento al fatto che dalle sentenze di merito non deve emergere che i fatti non sussistono o non costituiscono reato quando si dichiara la prescrizione; qui la Corte ha ritenuto che dalle sentenze di merito non risulta il contrario, quindi i reati sino al 9/12/2012 vanno dichiarati prescritti.
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama la declaratoria di irrevocabilità del giudizio penale per le posizioni non estinte per prescrizione; la Corte ha disposto l'irrevocabilità in favore della ricorrente per i reati non prescritti.
Massime di principio
- L'attenuante del "ravvedimento attivo" di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. non è applicabile ai reati che comportano un danno patrimoniale risarcibile, come il peculato; la confessione o il parziale risarcimento non costituiscono di per sé ravvedimento attivo applicabile al peculato.
- L'omissione della Corte d'appello di motivare sul riconoscimento delle attenuanti generiche può costituire vizio decisivo e portare all'annullamento parziale, perché tali attenuanti possono avere portata reale anche quando il ravvedimento attivo non è configurabile.
- La prescrizione va calcolata con attenzione alle singole date di commissione delle condotte e alle sospensioni del corso prescrizionale intervenute nel processo; quando dal fascicolo emergono date puntuali e risultano scaduti i termini, la Cassazione può dichiarare la prescrizione senza rinvio per quelle condotte.
- La dichiarazione di prescrizione di singole condotte incide sul quadro della continuazione e sulla determinazione della pena complessiva: se molte condotte sono estinte, occorre ricalcolare il trattamento sanzionatorio per le residue fattispecie, spesso con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
- Se un motivo d'appello è manifestamente infondato o incompatibile con la fattispecie (es. ravvedimento attivo per reato patrimoniale risarcibile), la mancata motivazione della Corte d'appello su quel punto può ritenersi non pregiudizievole e non comportare annullamento.
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