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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3026/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la condanna per aver commercializzato molluschi bivalvi vivi con cariche microbiche superiori ai limiti (art.5, lett. c) e art.6, comma 3, legge 283/1962). Hanno articolato sei motivi: 1) inutilizzabilità delle analisi di laboratorio per mancato avviso previsto dall'art.223 disp. att. c.p.p.; 2) difetto di correlazione fra imputazione (commercializzazione di prodotto con carica microbica oltre i limiti) e motivazione della sentenza (ragionamento fondato sul "cattivo stato di conservazione"); 3) assenza del nesso causale: la contaminazione potrebbe essere avvenuta dopo la consegna (trasportatore o dettagliante); 4) mancata prova dell'elemento soggettivo (assenza di negligenza, sistema di controllo aziendale e analisi prima della spedizione); 5) applicabilità della particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.); 6) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e irragionevolezza nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi (uso delle analisi e presunta discrasia accusa/sentenza), ma fondato il terzo motivo: ha annullato la sentenza con rinvio per accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il momento in cui è avvenuta la contaminazione e quindi individuare il soggetto responsabile. Le altre censure sono state assorbite e rinviate al giudice di merito per ulteriori accertamenti (inclusa la verifica dell'elemento soggettivo e, eventualmente, dell'applicabilità di cause di non punibilità).

Norme richiamate

  • legge 30 aprile 1962, n. 283, art.5, lett. c)

    Configura il reato per chi commercializza alimenti contenenti cariche microbiche superiori ai limiti di legge; la Corte ha ritenuto che la condanna debba essere sostenuta solo se la contaminazione è riferibile al periodo in cui il bene era sotto la gestione dell'imputato.

  • legge 30 aprile 1962, n. 283, art.6, comma 3

    Prevede le sanzioni per le violazioni; richiamata quale base sanzionatoria per la condanna inflitta.

  • art.223 disp. att. c.p.p.

    Regola la comunicazione dell'avviso per i prelievi e le analisi; la Corte distingue l'ambito amministrativo da quello di polizia giudiziaria e rileva che la disciplina garantista di cui all'art.223 produce effetti diversi se al momento del prelievo non erano emersi indizi di reato.

  • art.220 disp. att. c.p.p.

    Riferimento alla distinzione tra attività di polizia giudiziaria e attività amministrativa; se il prelievo è amministrativo e non sussistono indizi di reato, le garanzie difensive non si applicano automaticamente.

  • art.191 c.p.p.

    Richiamato nel contesto delle garanzie processuali; la Corte valuta la tempestività e la forma delle eccezioni relative alla inutilizzabilità delle analisi.

  • art.521 c.p.p.

    Norma evocata rispetto alla correlazione tra accusa e decisione; la Corte verifica che la condanna non sia per fatto diverso rispetto all'imputazione.

  • art.606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la sentenza valuta i motivi di vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi di queste letture.

  • art.178, comma 1, lett. c) e art.180 c.p.p.

    Riferimento alla nullità generale a regime intermedio e ai termini per la relativa eccezione; la Corte segnala che l'eventuale nullità delle analisi doveva essere tempestivamente sollevata.

  • art.131-bis c.p.

    Disciplina la particolare tenuità del fatto; i ricorrenti l'hanno invocata, ma la Corte l'ha lasciata assorbita e rinviata per l'ulteriore istruttoria se del caso.

  • art.62-bis c.p.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la presunta omissione di riconoscimento è stata valutata congiuntamente ad altri profili istruttori e rinviata.

  • art.533, comma 1 c.p.p.

    Principio del giudizio motivato sul punto decisivo: la Corte del rinvio dovrà accertare, con adeguata prova, quando si è verificata la contaminazione, secondo il canone probatorio previsto da questa norma.

Massime di principio

  • Se il campionamento e le analisi sono eseguiti in ambito amministrativo (art.223 disp. att.), le garanzie difensive tipiche del procedimento penale non si applicano automaticamente: l'avviso è obbligatorio solo se, al momento del prelievo, emergono indizi di reato; in mancanza, la nullità collegata può essere eccepita tempestivamente o rischia di essere considerata inequivocabilmente tardiva.
  • La parte che contesta l'utilizzabilità di analisi su prodotti deperibili deve sollevare l'eccezione nei termini processuali previsti (indagini o in primo grado), altrimenti perde il vizio per cassazione.
  • Per condannare per vendita di alimenti con cariche microbiche oltre i limiti, è essenziale provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la contaminazione sia avvenuta mentre il prodotto era sotto la responsabilità dell'imputato; se esistono plausibili alternative (trasporto, dettaglio), deve prevalere il dubbio.
  • La discrepanza apparente tra imputazione (prodotto "soglia" microbiologica) e riferimento al "cattivo stato di conservazione" è superabile se la motivazione dimostra che la contaminazione che ha portato i valori oltre i limiti è riconducibile alla gestione dell'operatore imputato.
  • In procedimenti su prodotti deperibili è fondamentale la catena del freddo e la documentazione sul trasporto/consegna: assenza di tali elementi rende difficoltosa l'attribuzione della responsabilità all'originario fornitore.
  • Questioni relative a circostanze attenuanti o tenuità del fatto possono essere influenzate dall'esito dell'accertamento circa il momento della contaminazione e dalla dimostrazione dell'assenza di colpa organizzativa: la valutazione resta materia del giudice di merito dopo eventuale rinvio.
  • Difese basate su sistemi di controllo aziendali e analisi pre-spedizione sono rilevanti ma non decisive: occorre comprovare che i protocolli siano stati rispettati e che non vi siano state violazioni nella fase successiva alla cessione del bene.

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