Cassazione Penale, Sentenza n. 3026/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la condanna per aver commercializzato molluschi bivalvi vivi con cariche microbiche superiori ai limiti (art.5, lett. c) e art.6, comma 3, legge 283/1962). Hanno articolato sei motivi: 1) inutilizzabilità delle analisi di laboratorio per mancato avviso previsto dall'art.223 disp. att. c.p.p.; 2) difetto di correlazione fra imputazione (commercializzazione di prodotto con carica microbica oltre i limiti) e motivazione della sentenza (ragionamento fondato sul "cattivo stato di conservazione"); 3) assenza del nesso causale: la contaminazione potrebbe essere avvenuta dopo la consegna (trasportatore o dettagliante); 4) mancata prova dell'elemento soggettivo (assenza di negligenza, sistema di controllo aziendale e analisi prima della spedizione); 5) applicabilità della particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.); 6) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e irragionevolezza nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi (uso delle analisi e presunta discrasia accusa/sentenza), ma fondato il terzo motivo: ha annullato la sentenza con rinvio per accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il momento in cui è avvenuta la contaminazione e quindi individuare il soggetto responsabile. Le altre censure sono state assorbite e rinviate al giudice di merito per ulteriori accertamenti (inclusa la verifica dell'elemento soggettivo e, eventualmente, dell'applicabilità di cause di non punibilità).
Norme richiamate
legge 30 aprile 1962, n. 283, art.5, lett. c)
Configura il reato per chi commercializza alimenti contenenti cariche microbiche superiori ai limiti di legge; la Corte ha ritenuto che la condanna debba essere sostenuta solo se la contaminazione è riferibile al periodo in cui il bene era sotto la gestione dell'imputato.
legge 30 aprile 1962, n. 283, art.6, comma 3
Prevede le sanzioni per le violazioni; richiamata quale base sanzionatoria per la condanna inflitta.
art.223 disp. att. c.p.p.
Regola la comunicazione dell'avviso per i prelievi e le analisi; la Corte distingue l'ambito amministrativo da quello di polizia giudiziaria e rileva che la disciplina garantista di cui all'art.223 produce effetti diversi se al momento del prelievo non erano emersi indizi di reato.
art.220 disp. att. c.p.p.
Riferimento alla distinzione tra attività di polizia giudiziaria e attività amministrativa; se il prelievo è amministrativo e non sussistono indizi di reato, le garanzie difensive non si applicano automaticamente.
art.191 c.p.p.
Richiamato nel contesto delle garanzie processuali; la Corte valuta la tempestività e la forma delle eccezioni relative alla inutilizzabilità delle analisi.
art.521 c.p.p.
Norma evocata rispetto alla correlazione tra accusa e decisione; la Corte verifica che la condanna non sia per fatto diverso rispetto all'imputazione.
art.606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la sentenza valuta i motivi di vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi di queste letture.
art.178, comma 1, lett. c) e art.180 c.p.p.
Riferimento alla nullità generale a regime intermedio e ai termini per la relativa eccezione; la Corte segnala che l'eventuale nullità delle analisi doveva essere tempestivamente sollevata.
art.131-bis c.p.
Disciplina la particolare tenuità del fatto; i ricorrenti l'hanno invocata, ma la Corte l'ha lasciata assorbita e rinviata per l'ulteriore istruttoria se del caso.
art.62-bis c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la presunta omissione di riconoscimento è stata valutata congiuntamente ad altri profili istruttori e rinviata.
art.533, comma 1 c.p.p.
Principio del giudizio motivato sul punto decisivo: la Corte del rinvio dovrà accertare, con adeguata prova, quando si è verificata la contaminazione, secondo il canone probatorio previsto da questa norma.
Massime di principio
- Se il campionamento e le analisi sono eseguiti in ambito amministrativo (art.223 disp. att.), le garanzie difensive tipiche del procedimento penale non si applicano automaticamente: l'avviso è obbligatorio solo se, al momento del prelievo, emergono indizi di reato; in mancanza, la nullità collegata può essere eccepita tempestivamente o rischia di essere considerata inequivocabilmente tardiva.
- La parte che contesta l'utilizzabilità di analisi su prodotti deperibili deve sollevare l'eccezione nei termini processuali previsti (indagini o in primo grado), altrimenti perde il vizio per cassazione.
- Per condannare per vendita di alimenti con cariche microbiche oltre i limiti, è essenziale provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la contaminazione sia avvenuta mentre il prodotto era sotto la responsabilità dell'imputato; se esistono plausibili alternative (trasporto, dettaglio), deve prevalere il dubbio.
- La discrepanza apparente tra imputazione (prodotto "soglia" microbiologica) e riferimento al "cattivo stato di conservazione" è superabile se la motivazione dimostra che la contaminazione che ha portato i valori oltre i limiti è riconducibile alla gestione dell'operatore imputato.
- In procedimenti su prodotti deperibili è fondamentale la catena del freddo e la documentazione sul trasporto/consegna: assenza di tali elementi rende difficoltosa l'attribuzione della responsabilità all'originario fornitore.
- Questioni relative a circostanze attenuanti o tenuità del fatto possono essere influenzate dall'esito dell'accertamento circa il momento della contaminazione e dalla dimostrazione dell'assenza di colpa organizzativa: la valutazione resta materia del giudice di merito dopo eventuale rinvio.
- Difese basate su sistemi di controllo aziendali e analisi pre-spedizione sono rilevanti ma non decisive: occorre comprovare che i protocolli siano stati rispettati e che non vi siano state violazioni nella fase successiva alla cessione del bene.
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