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Sentenza

Sentenza n. 204/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione di ARERA – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE n. 363 del 3 agosto 2021 recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2); - della nota prot. n. 151163 del 23 dicembre 2021, avente ad oggetto la “Richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF”, e della nota prot. n. 58635 dell'11 maggio 2022, avente ad oggetto “Impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF. – Comunicazioni”, entrambe conosciute con nota prot. n. 106005/2022 del 6 settembre 2022, trasmessa dalla Regione Piemonte a mezzo pec in pari data; - della nota della Regione Piemonte prot. n. 106005/2022 del 6 settembre 2022; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, si opus sit e nei limiti dei motivi di ricorso, il verbale della riunione del 25 novembre 2021 del Tavolo tecnico-istituzionale di carattere permanente con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, istituito presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente con delibera 30 luglio 2019 n. 333/2019/A; il Programma nazionale di Gestione dei rifiuti, adottato con D.M. 24 giugno 2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. 30 giugno 2022, n. 151, la nota ARERA prot. n. 45192 del 2 dicembre 2021, e ogni atto e provvedimento relativo all'eventuale istruttoria condotta ai fini della qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo e della conseguente individuazione degli impianti integrati, minimi e aggiuntivi; nonché ogni atto e provvedimento attraverso il quale, ai predetti fini, sono stati accertati e valutati il “livello di pressione competitiva”, “l'attività di programmazione settoriale” e il “grado di integrazione della filiera”, ai sensi della citata Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Montello S.p.A. il 3/11/2023: - della Deliberazione di ARERA – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE n. 389 del 3 agosto 2023 recante “aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, si opus sit e nei limiti dei motivi di ricorso, il Programma nazionale di Gestione dei rifiuti, adottato con D.M. 24 giugno 2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. 30 giugno 2022, n. 151.

Giustizia amministrativa202203022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 e n. 389 del 3 agosto 2023 sul Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2, nonché atti connessi relativi alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione ARERA n. 363/2021, le note e gli atti connessi relativi all'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti, la nota della Regione Piemonte del 6 settembre 2022 e, con motivi aggiunti, la deliberazione ARERA n. 389/2023 di aggiornamento biennale del MTR-2. Dal testo non risultano esaminati nel merito i singoli vizi dedotti. In prossimità dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, evidenziando che il periodo regolatorio era cessato, che ricorsi analoghi erano già stati accolti e confermati dal Consiglio di Stato e che, per il tempo trascorso e gli ulteriori sviluppi, era venuta meno l'utilità della pronuncia. Ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la complessiva impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto che l'inequivoca dichiarazione della ricorrente di non ritenere più utile la pronuncia integrasse i presupposti dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto la sopravvenienza aveva fatto venir meno l'utilità concreta della decisione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in ragione dell'esito meramente processuale.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La domanda è improcedibile quando una situazione sopravvenuta, rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rende inutilmente esperibile la pronuncia giudiziale e viene meno l'utilità concreta della decisione per il ricorrente.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro processuale della decisione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, si verifica una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella originaria che rende inutilmente esperibile la sentenza e fa venir meno l'utilità concreta della pronuncia per il ricorrente.
  • La dichiarazione inequivoca del ricorrente di non ritenere più utile la decisione sulla domanda annullatoria integra il presupposto per dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare il merito delle censure.
  • La cessazione del periodo regolatorio oggetto dell'impugnazione, unitamente al decorso del tempo e agli ulteriori sviluppi della vicenda, può determinare il venir meno dell'interesse attuale alla decisione, se il ricorrente dichiara espressamente l'inutilità della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàGestione dei rifiuti urbaniRegolazione dell'energia (ARERA)
RamiProcesso amministrativoServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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