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Ordinanza

Ordinanza n. 281/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 199/2026, resa tra le parti, pubblicata il 9 aprile 2026, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 653/2026;

Giustizia amministrativa202600561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. V, che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego paesaggistico della Soprintendenza relativo alla realizzazione di una stazione radio base nel Comune di Montallegro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento alla domanda di nulla osta, ai sensi dell’art. 146, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, per la realizzazione di nuove infrastrutture e l’installazione di una stazione radio base nel Comune di Montallegro. Dal testo emerge che l’appello cautelare era diretto a ottenere la sospensione dell’efficacia del diniego paesaggistico; non sono specificamente riportati ulteriori motivi di legittimità o censure articolate contro l’ordinanza di primo grado.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare per difetto del periculum in mora. L’appellante non ha dedotto un danno grave e irreparabile. Inoltre, anche un’eventuale sospensione del provvedimento impugnato non avrebbe consentito di procedere sic et simpliciter alla realizzazione dell’impianto di telecomunicazioni, poiché sarebbe comunque mancata l’autorizzazione paesaggistica. Il giudice ha quindi confermato, quanto all’esito cautelare, il rigetto disposto dal TAR. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al giudice amministrativo.

  • art. 146, comma 1, d.lgs. n. 42/2004

    Rileva quale base normativa della domanda di nulla osta/autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’intervento; la mancanza dell’autorizzazione impedisce comunque la realizzazione dell’impianto.

Massime di principio

  • L’appello cautelare deve essere respinto quando l’appellante non dimostri l’esistenza di un danno grave e irreparabile, necessario ai fini del periculum in mora.
  • Non sussiste un’utilità cautelare concreta quando la sospensione dell’atto impugnato non consentirebbe comunque al ricorrente di realizzare l’intervento, perché manca un ulteriore titolo autorizzatorio necessario.
  • La sospensione del diniego di un nulla osta o di un’autorizzazione non attribuisce, di per sé, il diritto di procedere alla realizzazione dell’opera in assenza degli altri titoli abilitativi prescritti dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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