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Sentenza

Sentenza n. 99/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.227 del 2 maggio 2024 del Tribunale di Pescara, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202500603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 227 del 2 maggio 2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 227 del 2 maggio 2024, notificata in forma esecutiva e divenuta definitiva. Il giudicato aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00, da attribuire mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. La ricorrente ha rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo la fissazione di un termine per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza al giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile, procedendo entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza al pagamento di euro 2.000,00 in favore della ricorrente, mediante assegnazione della carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, decorrenti dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario e con ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo termine. Le eventuali spettanze del commissario saranno poste a carico dell'Amministrazione e liquidate con separato decreto. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori, per spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la finalità della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, alla quale deve essere destinata la somma riconosciuta dal giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Costituisce il riferimento per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sulla somma dovuta, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • L'Amministrazione è tenuta a dare integrale e tempestiva esecuzione al giudicato formatosi su una pronuncia di condanna, senza poter rimettere in discussione il contenuto dell'obbligo accertato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'Amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato deve precisare le modalità sostanziali dell'adempimento, compresi l'importo dovuto, la decorrenza degli accessori e la specifica destinazione della prestazione quando tali elementi risultano dal titolo esecutivo.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'Amministrazione inadempiente; gli oneri eventualmente maturati per l'attività del commissario ad acta possono essere posti a carico della stessa Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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