Sentenza n. 182/2026 - Bologna, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento - della Determina del Dirigente della Direzione Servizi Finanziari del Comune di Vignola n. 147 del 27 marzo 2025 che ha disposto l’espletamento della “procedura a evidenza pubblica per la cessione della titolarità delle licenze delle farmacie Comunali e del relativo ramo aziendale di proprietà della società in house Vignola Patrimonio s.r.l.” nella parte in cui, nell’approvare il testo dell’avviso pubblico e nel dettare, tramite quello, i requisiti di partecipazione, non consente alle aziende speciali di cui all’articolo 114 D.Lgs. n. 267/2000 la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per la cessione della titolarità, in capo al Comune di Vignola, delle licenze per l’esercizio delle farmacie comunali, nonché per la cessione della proprietà, in capo a Vignola Patrimonio S.r.l., dei relativi rami aziendali; - dell’avviso pubblico della “procedura a evidenza pubblica per la cessione della titolarità delle licenze delle farmacie Comunali e del relativo ramo aziendale di proprietà della società in house Vignola Patrimonio s.r.l.” pubblicato in data 31 marzo 2025 dal Comune di Vignola e da Vignola Patrimonio s.r.l., nella parte in cui, nel dettare i requisiti di partecipazione, non consente alle aziende speciali di cui all’articolo 114 D.Lgs. n. 267/2000 la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per la cessione della titolarità, in capo al Comune di Vignola, delle licenze per l'esercizio delle farmacie comunali, nonché per la cessione della proprietà, in capo a Vignola Patrimonio S.r.l., dei relativi rami aziendali; - del chiarimento fornito dal Comune di Vignola in risposta al Quesito numero 2 nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra, con il quale si è comunicato, “coerentemente a quanto contenuto all'articolo 6 dell'avviso”, che “non è ammessa la partecipazione all’asta pubblica da parte di aziende speciali comunali”; - della risposta, data dal Comune di Vignola con atto 8 maggio 2025, alla “istanza per l’esercizio dei poteri di autotutela” inoltrata da questa Azienda Speciale con atto in data 28 aprile 2025, risposta che conferma quanto già espresso a mezzo del Chiarimento 2, al quale integralmente fa rinvio; - del provvedimento contenuto nel verbale di gara 20 maggio 2025 della “procedura a evidenza pubblica per la cessione della titolarità delle licenze delle farmacie Comunali e del relativo ramo aziendale di proprietà della società in house Vignola Patrimonio s.r.l.” di cui sopra, provvedimento mediante il quale il RUP ha disposto l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica della Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite e ha proposto di aggiudicare entrambe le farmacie in proprietà di Vignola Patrimonio S.r.l. a Farmacia San Michele S.r.l.; - della Determina del Dirigente Responsabile dei Servizi finanziari del Comune di Vignola n. 234 del 22 maggio 2025 mediante la quale il RUP, all’esito della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra, ha preso atto delle risultanze del verbale di gara 20 maggio 2025, lo ha approvato, ha confermato l’esclusione dalla procedura di gara della Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, ha confermato l’aggiudicazione di entrambe le farmacie in proprietà di Vignola Patrimonio S.r.l. a Farmacia San Michele S.r.l.; - di ogni atto degli stessi presupposto o ad essi successivo. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, depositato dalla ricorrente in data 30 luglio 2025: per l’annullamento - della Determina del Dirigente della Direzione Servizi Finanziari del Comune di Vignola n. 308 del 7 luglio 2025 avente ad oggetto “procedura a evidenza pubblica per la cessione della titolarità delle licenze delle Farmacie Comunali e del relativo ramo aziendale di proprietà della Società in house Vignola Patrimonio s.r.l. – Aggiudicazione” comunicata in data 7 luglio 2025 mediante la quale il Dirigente ha, tra il resto, determinato “3. di dare atto dell’avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso, in capo a Farmacia San Michele srl, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara, così come da istruttoria indicata in preambolo; 4. di aggiudicare, pertanto, con riferimento alla procedura in oggetto, come di seguito riportato: ➔ lotto 1 – Farmacia “Attilio Neri”: a favore dell'offerta migliorativa di Farmacia San Michele s.r.l. - c.f./p.i. 03779630361, con sede in via Vandelli 4/h a Castelnuovo Rangone (MO), per un importo complessivo di € 2.353.000,00 (euro duemilionitrecentocinquantatremila/00), come da offerta assunta al protocollo del Comune di Vignola al n. 19510/2025; ➔ lotto 2 - Farmacia “Giovanna Carbonara”: a favore dell'offerta migliorativa di Farmacia San Michele s.r.l. - c.f./p.i. 03779630361, con sede in via Vandelli 4/h a Castelnuovo Rangone (MO), per un importo complessivo di € 1.073.000,00 (euro unmilionesettantatremila/00), come da offerta assunta al protocollo del Comune di Vignola al n. 19510/2025…; 6. di precisare che, in ogni caso ed a prescindere dall'aggiudicazione, il trasferimento delle farmacie resta assoggettato alla condizione sospensiva legale dell'approvazione da parte dell'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 12 della legge n. 475/1968”; - di ogni atto dalla stessa presupposto o ad essa successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Lex specialis e atti della procedura a evidenza pubblica per la cessione della titolarità di due farmacie comunali e dei relativi rami aziendali, inclusi l'esclusione dell'azienda speciale ricorrente e l'aggiudicazione a una società privata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda speciale ha impugnato la determina di indizione, l'avviso pubblico, i chiarimenti, il diniego di autotutela, il verbale di gara, la determina di conferma dell'esclusione e l'aggiudicazione, nonché, con motivi aggiunti, la determina di aggiudicazione definitiva. Ha dedotto: violazione delle norme sull'asta pubblica, dei principi di massima partecipazione, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità, nonché eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento; violazione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi previste dal diritto dell'Unione; violazione della disciplina sulle farmacie, sostenendo che l'elenco dei soggetti abilitati alla titolarità delle farmacie private non fosse tassativo e che le aziende speciali potessero acquisire farmacie private; violazione dell'art. 114 TUEL, assumendo la possibilità di operare al di fuori del territorio dell'ente istitutivo; illegittimità dei riferimenti normativi posti a fondamento del chiarimento con cui era stata esclusa la partecipazione delle aziende speciali. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, sostenendo che l'azienda speciale è ente strumentale del Comune istitutivo e non può operare, senza adeguata giustificazione, fuori dal relativo ambito territoriale; nel merito ha sostenuto che l'art. 7 della l. n. 362/1991 individua tassativamente i soggetti titolabili di una farmacia privata e non comprende le aziende speciali.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere. L'azienda speciale è un ente strumentale del Comune che l'ha istituita e deve perseguire in via esclusiva gli interessi e le esigenze della relativa comunità. Un'attività extra territoriale è astrattamente possibile solo se strettamente collegata agli scopi statutari e adeguatamente giustificata in rapporto agli interessi della comunità di riferimento; nel caso concreto le ragioni economiche addotte, quali economie di scala, massa critica e sinergie, non dimostravano ricadute positive per i cittadini del Comune di Reggio Emilia. Il Collegio ha inoltre esaminato nel merito le censure, ritenendole comunque infondate. La disciplina distingue tra farmacie comunali e farmacie private: le aziende speciali possono gestire le farmacie comunali, che restano di titolarità del Comune, ma non possono esserne titolari; non possono neppure essere titolari di farmacie private, poiché non rientrano nell'elenco tassativo dell'art. 7 l. n. 362/1991. La procedura di dismissione, comportando la trasformazione delle farmacie da pubbliche a private, poteva quindi essere riservata ai soggetti legalmente abilitati alla titolarità di farmacie private. L'esclusione dell'azienda speciale è stata pertanto ritenuta legittima e non è stata ravvisata alcuna violazione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi. Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono stati respinti, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 113-bis e 114 d.lgs. 267/2000
Le aziende speciali sono enti strumentali dell'ente locale, dotati di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, costituiti per la gestione di servizi pubblici locali; la loro attività deve rimanere funzionalmente collegata agli interessi della comunità dell'ente istitutivo.
art. 3 d.l. 138/2011
La disposizione sulla rimozione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche non determina la completa liberalizzazione degli scopi e dell'attività delle aziende speciali e lascia comunque ferme le restrizioni connesse alla tutela della salute umana.
art. 1 d.lgs. 258/1991
L'attività farmaceutica comprende la preparazione, il controllo, l'immagazzinamento e la distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico.
r.d. 1265/1934
L'esercizio dell'attività farmaceutica non è libero, ma presuppone specifica qualificazione professionale e autorizzazione.
art. 1 l. 475/1968
L'apertura di una farmacia richiede l'autorizzazione dell'autorità sanitaria locale; la farmacia è inserita nel sistema di distribuzione del servizio farmaceutico.
art. 9 l. 475/1968
Le farmacie comunali possono essere gestite dal Comune in economia, tramite azienda speciale, consorzi o società di capitali nei casi previsti dalla legge; l'azienda speciale è strumento di gestione e non titolare della farmacia comunale.
art. 7 l. 362/1991
L'elencazione dei soggetti che possono essere titolari di farmacie private è tassativa e non comprende le aziende speciali.
artt. 14 e 34 d.lgs. 201/2022
Sono richiamati nel quadro della disciplina dei servizi pubblici locali e delle forme di gestione, senza consentire alle aziende speciali di acquisire la titolarità di farmacie private in contrasto con la disciplina speciale farmaceutica.
artt. 52-58 del Trattato CE, come richiamati nel ricorso, e TFUE
Le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi non risultano violate quando l'esclusione deriva dall'assenza, in capo al soggetto, della capacità legale di essere titolare della farmacia privata.
direttiva 2006/123/CE
La disciplina europea sulla libera prestazione dei servizi non supera i limiti derivanti dalla disciplina speciale sull'accesso alla titolarità delle farmacie.
Massime di principio
- L'azienda speciale è un ente strumentale del Comune o della Provincia che l'ha istituita e, pur avendo personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, deve perseguire gli interessi e le esigenze della comunità di riferimento.
- L'attività di un'azienda speciale al di fuori del territorio dell'ente istitutivo non è automaticamente vietata, ma richiede una concreta giustificazione fondata sullo stretto collegamento dell'operazione con gli scopi statutari e con gli interessi della comunità rappresentata; mere ragioni di convenienza economica, quali economie di scala o sinergie, non sono sufficienti se non sono dimostrate ricadute positive per tale comunità.
- Le aziende speciali possono costituire lo strumento di gestione delle farmacie comunali, ma non ne acquistano la titolarità, che resta in capo al Comune; non possono pertanto essere titolari di farmacie private.
- L'elenco dei soggetti abilitati alla titolarità delle farmacie private previsto dall'art. 7 l. n. 362/1991 è tassativo e non comprende le aziende speciali.
- Quando una procedura pubblica comporta la dismissione di una farmacia comunale e la sua trasformazione in farmacia privata, possono partecipare soltanto i soggetti che la disciplina speciale abilita a essere titolari di farmacie private; il principio di massima partecipazione non consente di ammettere soggetti privi di tale capacità legale.
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