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Sentenza

Sentenza n. 421/2026 - Latina, Sezione 2

per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 149/2020, emesso dal Tribunale di Cassino il 13 febbraio 2020 (R.G. n. 4252/2019), divenuto definitivo a seguito di sentenza di estinzione del giudizio di opposizione n. 7119/2025 (R.G. n. 1365/2020), pubblicata in data 11 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202500777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo recante condanna del Comune al pagamento di somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha agito per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 149/2020 del Tribunale di Cassino, divenuto definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione. Il titolo condannava il Comune al pagamento di euro 29.887,80, oltre interessi moratori, spese della procedura monitoria e accessori. Dopo la notificazione della sentenza di estinzione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 senza pagamento spontaneo, la società ha notificato atto di precetto e proposto ricorso per l'accertamento dell'inottemperanza, chiedendo l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il Comune si è costituito dichiarando di avere avviato il procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio e, successivamente, ha documentato l'integrale pagamento del credito. La ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna del Comune alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento integrale eseguito dal Comune nel corso del giudizio ha soddisfatto pienamente la pretesa azionata. Il Collegio ha ritenuto che le spese dovessero essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, consistente nella valutazione sommaria dell'esito che il giudizio avrebbe avuto se non fosse intervenuto il pagamento. Poiché la pretesa della società era fondata e il pagamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per il sopravvenire di un fatto, la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta; nel caso concreto, il pagamento del debito ha eliminato l'utilità della decisione sull'ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta, richiesta resa superflua dal pagamento intervenuto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di penalità di mora, non esaminata nel merito a seguito della cessazione della materia del contendere.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo senza adempimento spontaneo ha consentito alla creditrice di proporre l'azione di ottemperanza dopo l'inutile attesa.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In caso di cessazione della materia del contendere, le spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando sommariamente quale sarebbe stato l'esito della controversia.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente alla prestazione oggetto di un giudizio di ottemperanza nel corso del processo, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda esecutiva e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese, che devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, attraverso una sommaria valutazione della fondatezza della pretesa e dell'esito presumibile del giudizio.
  • Se l'amministrazione soddisfa la pretesa soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la fondatezza della domanda e il nesso tra l'inadempimento iniziale e l'instaurazione del giudizio giustificano, secondo la soccombenza virtuale, la condanna dell'amministrazione alle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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