Cassazione Penale, Ordinanza n. 06440/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 19/03/2024, deducendo con un unico motivo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato, poiché non indicava in modo specifico gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto. La Corte ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente corretta e supportata da risultanze probatorie idonee a confortare entrambe le imputazioni.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; la loro mancanza rende il ricorso inammissibile per genericità e indeterminatezza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo che deduce vizio di motivazione deve essere specifico, puntuale e autosufficiente quanto basta a individuare con chiarezza gli errori denunciati.
- La mera affermazione di mancanza o illogicità della motivazione, senza confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e senza indicare gli elementi critici, integra genericità del motivo e causa di inammissibilità.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione logicamente coerente e supportata dal materiale probatorio, la censura che non spieghi in concreto perché tale motivazione sarebbe viziata non consente il sindacato del giudice di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06314/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06315/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06317/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06319/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06321/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06322/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →