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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33706/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa all’anno d’imposta 2014. Dopo un parziale accoglimento in primo grado, egli aveva proposto appello e, contestualmente, aveva chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato la domanda di definizione agevolata ritenendo che la controversia, avente ad oggetto un atto di mera riscossione, non rientrasse tra quelle definibili, e aveva poi rigettato entrambi gli appelli. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, sostenendo che la CTR aveva errato nell’escludere la definibilità della lite e nel non considerare l’orientamento giurisprudenziale favorevole; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese nonostante la mancata costituzione dell’Agenzia in modo rituale.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui anche la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 è suscettibile di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente e sia quindi impugnabile anche nel merito ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può costituire il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.

  • art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018

    La definizione agevolata può riguardare anche le controversie relative all’impugnazione di cartelle emesse ex art. 36-bis, se ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La cartella, se primo e unico atto impositivo, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi inerenti al merito della pretesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma evocata dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese di lite.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata seguita la procedura camerale sulla base della proposta del relatore.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, anche le controversie aventi ad oggetto cartelle emesse ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 possono essere definibili ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente.
  • La qualificazione dell’atto come meramente esattivo non basta, da sola, a escludere la definibilità della controversia: occorre verificare se esso sia anche il primo atto con cui viene manifestata la pretesa tributaria e quindi sia impugnabile nel merito.
  • Se il giudice di merito si discosta dal consolidato principio di legittimità in materia di definibilità della lite tributaria, la decisione è cassabile per violazione di legge.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza, le ulteriori censure restano assorbite se dipendono dalla stessa statuizione o non sono più rilevanti ai fini della decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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