Cassazione Penale, Sentenza n. 6905/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza per due motivi: 1) vizio di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità riguardo all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che l'accusa si era basata solo sulla carica formale (amministratore di diritto) e non su una concreta consapevolezza e partecipazione ai fatti, invocando dunque l'assenza del dolo specifico/consapevolezza richiesto; 2) vizio di motivazione nella determinazione della pena, soprattutto in relazione alla pena base.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondate e congruenti le motivazioni dei giudici di merito che avevano accertato la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale in relazione all'irregolare e poi omessa tenuta delle scritture contabili e alla condotta elusiva (es.: cessione quote senza corrispettivo, mancata consegna di documentazione alla curatela e alla nuova amministratrice). La Cassazione ha inoltre escluso la possibilità di rimettere in discussione la rivalutazione probatoria e ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché attiene a valutazioni di merito sulla dosimetria della pena. Ha confermato l'inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
La norma punisce la bancarotta fraudolenta documentale sia per irregolare tenuta sia per omessa tenuta delle scritture; per la fattispecie relativa all'irregolare/omessa tenuta è richiesto il dolo (coscienza e volontà) consistente nella consapevolezza che l'irregolarità renda impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Principi di determinazione e individuazione della pena: la Corte territoriale ha esercitato il proprio potere discrezionale nel rispetto di questi criteri, motivando la scelta della pena (vicina al minimo edittale) in rapporto al passivo, ai danni, alla mancata riparazione e al comportamento dell'imputata.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di diritto comporta un diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture contabili; la mera affermazione di 'amministratore di facciata' può essere smentita da elementi di fatto e rende possibile l'attribuzione di responsabilità.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.2) è necessario dimostrare il dolo (coscienza e volontà) che l'irregolare o omessa tenuta delle scritture renda impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; tale dolo può essere desunto da elementi circostanziali (cessione quote simulata, assenza di corrispettivo, inadempimenti, rifiuto/omissione di consegna documentale nonostante solleciti).
- La valutazione della prova di merito (rivalutazione delle testimonianze, peso delle circostanze) è sottratta al sindacato della Cassazione salvo vizio motivazionale grave: la Corte di legittimità verifica la logicità e la coerenza della motivazione, non la valutazione fattuale autonoma.
- Le cessioni di quote effettuate con modalità sospette (assenza di corrispettivo, pagamento di spese notarili da terzi) e la mancata collaborazione con curatela o successore amministrativo sono elementi indizianti rilevanti per la sussistenza del dolo.
- Le censure sulla determinazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito quando adeguatamente motivate richiamando criteri di gravità, danno, comportamento dell'imputato e inesistenza di riparazione.
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