Cassazione Penale, Sentenza n. 407/2024 del 05/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/06/2023 con cui la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo del 26/10/2022 che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per quanto riguarda lo stato di detenzione che avrebbe legittimato l'impedimento e la necessità della traduzione in udienza; chiede la rimessione in termini per l'impugnazione, sostenendo inoltre un errore scusabile sulla durata del termine per il deposito della motivazione dovuto a comunicazioni della cancelleria (si sarebbe ritenuto un termine di 60 giorni anziché 30), e lamenta omessa risposta della Corte di appello alle deduzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente non censurassero vizi della decisione della Corte di Appello sulla tardività, bensì chiedessero la restituzione in termini (art. 175 c.p.p.), istanza che deve essere proposta alla Corte di Appello e non alla Corte di Cassazione. Pertanto la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della richiesta di rimessione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa connessi alla causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 707 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; menzionata per identificare il fatto penale oggetto del giudizio.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata solo per segnalare la modalità di trattazione del procedimento innanzi alla Corte di Cassazione (procedimento ai sensi dell'art. 611).
art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Individua il termine per proporre l'appello contro la sentenza: 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 544, comma 3, per il deposito della motivazione; la Corte di Appello ha ritenuto il gravame tardivo in base a tale disposizione.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina il termine assegnato dal giudice per il deposito della motivazione della sentenza; da tale termine decorre il periodo utile ai fini del computo del termine per impugnare (art. 585).
art. 175 cod. proc. pen.
art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la restituzione in termini: quando si tratta di impugnazioni avverso sentenza di primo grado, l'istanza di restituzione in termini deve essere presentata al giudice competente a decidere sull'impugnazione (qui la Corte di Appello). La Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorrente aveva chiesto in sostanza la rimessione in termini, rimessione che tuttavia doveva essere chiesta alla Corte di Appello e non alla Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede, tra l'altro, la condanna alle spese processuali e la possibilità di ammenda in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato questa disposizione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a concedere la restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado: tale istanza va proposta alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 175 c.p.p.; se il ricorrente domanda la rimessione in termini, deve rivolgersi prima all'appello e non alla Cassazione.
- Se si impugna una decisione di Corte d'Appello per tardività, il ricorso per Cassazione deve contenere censure specifiche sull'ordinanza impugnata; non è sufficiente riproporre le ragioni per ottenere la rimessione che spettano invece all'organo che avrebbe dovuto decidere sulla restituzione.
- La documentazione dello stato di detenzione o di altro legittimo impedimento va prodotta e dedotta tempestivamente presso il giudice competente alla restituzione; l'asserita comunicazione errata della cancelleria non sostituisce l'istanza di restituzione se questa non è stata proposta al giudice competente.
- In caso di inammissibilità per colpa dell'impugnante la Corte può condannare alle spese e irrogare ammende; pertanto è importante valutare con attenzione la correttezza del rimedio scelto e la competenza del giudice prima di proporre ricorsi in Cassazione.
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