Sentenza n. 66/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 25h settimanali pari alla frequenza a scuola; 2)GLO del22/10/2025 e del 27/10/2025; 3)provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 25 necessarie in relazione alla disabilità; 4) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l'anno 2025/2026 per 25 ore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026, verbali GLO del 22 e 27 ottobre 2025 e atti di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di 25 ore di effettiva frequenza scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il genitore ha impugnato il PEI nella parte in cui attribuiva al minore, riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, soltanto 18 ore settimanali di sostegno rispetto alle 25 ore di frequenza scolastica, chiedendo l'accertamento del diritto alla copertura integrale dell'orario. Ha dedotto l'illegittimità della riduzione per violazione della disciplina sul sostegno scolastico e per difetto di motivazione e illogicità del PEI. Il PEI dell'anno precedente aveva indicato la necessità di 30 ore di sostegno; i verbali GLO avevano invece previsto 18 ore, pur dando atto dell'utilità della presenza del docente per tutto il tempo scolastico frequentato e senza contenere una valutazione puntuale delle ore effettivamente necessarie. La documentazione descriveva una patologia caratterizzata da disturbo dello spettro autistico ed epilessia. L'amministrazione non aveva inoltre prodotto documentazione attestante la tempestiva richiesta di posti di sostegno in deroga all'organico di diritto. La riduzione risultava quindi non coerente con le esigenze individuali documentate e non sorretta da motivazione specifica, mentre la presenza nella classe di un altro alunno certificato non poteva giustificare l'utilizzo delle ore di sostegno come risorsa indistinta della classe.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il PEI nella parte relativa all'assegnazione delle ore di sostegno e accertando il diritto del minore a essere assistito da insegnanti di sostegno per l'intero monte ore di effettiva presenza a scuola. Il Collegio ha ritenuto il PEI intrinsecamente illogico e carente di adeguata motivazione, perché fissava 18 ore senza spiegare le ragioni della copertura parziale e senza una valutazione individualizzata coerente con la documentazione clinica, con il precedente PEI e con le risultanze del GLO. Ha inoltre rilevato la violazione degli artt. 3, 12 e 13 della legge n. 104/1992, degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 66/2017, del decreto interministeriale n. 182/2020 e delle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 153/2023. Il diritto al sostegno scolastico è stato qualificato come diritto costituzionalmente garantito e non condizionato da carenze finanziarie o di organico; ove la copertura integrale sia necessaria, l'amministrazione deve attivare tempestivamente il procedimento per i posti in deroga. Il PEI deve riferirsi esclusivamente alle esigenze dell'alunno titolare del piano e deve motivare la quantificazione delle ore e l'eventuale mancata copertura integrale. L'amministrazione è stata condannata ad attribuire le ore corrispondenti all'intero orario di frequenza entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari per la redazione del PEI. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
Il diritto alle prestazioni è riconosciuto in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo; quando la compromissione rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, il sostegno è intensivo.
La disabilità grave o il sostegno intensivo impongono una valutazione concreta delle esigenze dell'alunno e fondano il diritto alle prestazioni necessarie per l'inclusione scolastica.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Tutela il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, anche mediante l'impiego di docenti specializzati di sostegno.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Il PEI deve individuare, sulla base delle esigenze individuali e della documentazione relativa al funzionamento dell'alunno, gli interventi e la proposta motivata delle ore di sostegno.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Il dirigente scolastico, sulla base del PEI, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l'ufficio scolastico regionale assegna le risorse.
Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno e richiedere i posti necessari, compresi quelli in deroga, mentre l'USR deve assegnare le risorse occorrenti.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di stabilire le modalità di esecuzione della pronuncia per assicurare l'effettività della tutela, compresa la fissazione di termini e la nomina di un commissario ad acta.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Corte costituzionale, sentenza n. 80/2010
Esclude limiti massimi all'assegnazione del sostegno incompatibili con il concreto grado di disabilità e consente il ricorso a posti in deroga per assicurare l'inclusione scolastica.
Corte costituzionale, sentenza n. 275/2016
È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.
Le esigenze finanziarie non possono giustificare la compressione del diritto fondamentale all'istruzione e all'integrazione dell'alunno con disabilità.
Massime di principio
- Il PEI deve quantificare e motivare le ore di sostegno sulla base delle esigenze individuali dell'alunno con disabilità, della documentazione ufficiale sul suo funzionamento, degli obiettivi personalizzati e dell'effettivo utilizzo delle risorse; una quantificazione inferiore all'orario di frequenza, priva di motivazione individualizzata, è illegittima.
- Il diritto all'insegnante di sostegno necessario per l'inclusione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito e non può essere limitato per mere ragioni finanziarie, per carenze dell'organico di diritto o per generiche esigenze organizzative della scuola.
- Quando le esigenze individuali dell'alunno rendono necessaria la copertura integrale dell'orario scolastico, il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno e richiedere all'ufficio scolastico regionale i posti di sostegno in deroga; la mancata richiesta costituisce illegittimità ove il sistema PEI-GLO evidenzi la necessità della copertura integrale, salvo prova dell'avvenuta richiesta e dell'inadempimento dell'ufficio competente.
- Le ore di sostegno, pur essendo assegnate alla classe, sono funzionalmente destinate alla realizzazione del progetto educativo individualizzato dell'alunno titolare del PEI e non possono essere ridotte o utilizzate come risorsa generica per altri alunni, per la classe o per sostituire docenti assenti.
- La disabilità grave o il sostegno intensivo non determinano automaticamente un rapporto 1:1 per l'intero orario scolastico; tuttavia, quando la copertura integrale è ritenuta necessaria, l'eventuale riduzione deve essere sorretta da una specifica, coerente e individualizzata motivazione contenuta nel PEI.
- Il giudice amministrativo, accertato il diritto alla copertura delle ore di sostegno necessarie, può imporre all'amministrazione un termine per la riedizione degli atti e nominare un commissario ad acta per l'esecuzione in caso di inerzia.
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