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Sentenza

Sentenza del 22/02/2018 n. 402 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Avviso di accertamento - Raddoppio dei termini

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento notificato l'11 dicembre 2013 per il periodo d'imposta 2007, sostenendo che non fosse applicabile il raddoppio dei termini ordinari di accertamento. Secondo la ricostruzione riportata, la denuncia penale idonea a determinare il raddoppio avrebbe dovuto essere presentata dall'Amministrazione finanziaria prima della scadenza del termine ordinario per l'accertamento.

La decisione

Per i periodi d'imposta anteriori alla nuova disciplina, gli avvisi dovevano essere notificati entro il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, oppure entro il quinto anno in caso di dichiarazione omessa o nulla. Il raddoppio dei termini non opera automaticamente: è riconoscibile soltanto se la denuncia penale è stata presentata prima della scadenza del termine ordinario. Pertanto, qualora tale denuncia sia stata presentata tardivamente, l'avviso notificato l'11 dicembre 2013 per il 2007 risulta decadenziale e l'accertamento non può essere validamente sostenuto sulla base del raddoppio dei termini.

Norme richiamate

  • Art. 43, commi 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973

    Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

    La norma stabilisce i termini ordinari di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento e, nella disciplina applicabile al caso, subordina il raddoppio alla presentazione tempestiva della denuncia penale.

  • Art. 57, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633/1972

    La disposizione disciplina i termini per gli accertamenti IVA, secondo la modifica normativa richiamata nel testo.

  • Art. 1, commi 130, 131 e 132, Legge 28 dicembre 2015, n. 208

    La legge di stabilità 2016 ha modificato la disciplina dei termini di accertamento e ha previsto l'applicazione delle nuove regole agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, lasciando ai periodi precedenti la disciplina transitoria richiamata.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non deve essere considerato automatico: occorre verificare la concreta applicabilità della disciplina ratione temporis.
  • Per i periodi d'imposta anteriori alla riforma, la denuncia penale deve essere presentata prima della scadenza del termine ordinario di accertamento; una denuncia successiva non consente di recuperare il termine ormai scaduto.
  • La tempestività della notifica dell'avviso deve essere valutata rispetto al termine ordinario applicabile: quarto anno dalla dichiarazione presentata, quinto anno in caso di dichiarazione omessa o nulla.
  • Quando l'Amministrazione invoca il raddoppio, il contribuente può contestare sia la tempestività della denuncia penale sia la sua idoneità rispetto ai presupposti previsti dalla legge.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata considerando il periodo d'imposta oggetto dell'accertamento e le norme transitorie, non soltanto la data di notifica dell'avviso.

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