Ordinanza n. 924/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Campania; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Dell’Esito della prova scritta della ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per funzionari dell’Agenzia delle Entrate e graduatoria conclusiva, con contestazione dell’esito della prova scritta e del punteggio attribuito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari dell’Agenzia delle Entrate, contestando la propria esclusione, l’esito della prova scritta, il punteggio assegnato, la graduatoria finale e gli ulteriori atti della procedura, inclusi gli atti di correzione e gli eventuali verbali non conosciuti. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto al riesame del punteggio e la conseguente ricollocazione in graduatoria. All’udienza camerale ha rinunciato alla domanda cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito. Il giudice ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, senza esaminare il merito delle censure né l’ammissibilità del ricorso, riservando ogni valutazione all’udienza di merito. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria concorsuale. Considerato l’elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, con specifiche indicazioni circa i contenuti dell’avviso, la pubblicazione del ricorso e dell’ordinanza e il mantenimento online della documentazione. Ha assegnato alla ricorrente il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per eseguire la notificazione e il successivo termine perentorio di 10 giorni per depositarne la prova, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento. Ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 13 maggio 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
almeno un controinteressato
La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato non esclude, quando il giudizio coinvolga una pluralità di soggetti potenzialmente pregiudicati, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.
art. 41, comma 4, c.p.a.
In presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei relativi indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
art. 49, primo comma, c.p.a.
Il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento del ricorso.
art. 27, comma 2, c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami può essere disposta secondo le modalità individuate dal giudice per assicurare la conoscibilità del giudizio ai controinteressati.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il mancato rispetto dei termini assegnati per l’integrazione del contraddittorio e per il deposito della prova della notificazione comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando un ricorso concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento, anche se il ricorso è stato inizialmente notificato ad almeno un controinteressato.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, imponendo contenuti e modalità idonei a rendere conoscibile il giudizio.
- Il termine assegnato per eseguire la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositarne la prova possono essere qualificati come perentori; il loro mancato rispetto determina l’improcedibilità del ricorso.
- La rinuncia alla domanda cautelare comporta la presa d’atto della rinuncia e non richiede la valutazione del fumus boni iuris o del periculum in mora, restando impregiudicate le questioni di ammissibilità e di merito da esaminare nella fase ordinaria.
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