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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13995/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della CTR della Basilicata che aveva dichiarato la nullità di un avviso di accertamento notificato il 21/11/2016 per essere stato sottoscritto digitalmente e notificato in copia cartacea tramite servizio postale anziché tramite PEC. L'Agenzia deduceva che l'esclusione di cui all'art. 2, comma 6, del CAD riguarda le sole attività istruttorie/di controllo e non gli atti impositivi, e che la copia analogica attestata conforme all'originale informatico ha valore probatorio equivalente e può essere validamente notificata per posta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia, enunciando principi di diritto: (i) l'esclusione prevista dall'art. 2, comma 6, del CAD (ratione temporis applicabile dal 14/09/2016 al 26/01/2018) riguarda le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale e non si estende agli avvisi di accertamento e, più in generale, agli atti impositivi; (ii) la copia analogica di un documento informatico sottoscritto digitalmente e attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del CAD ha la stessa efficacia probatoria dell'originale e può essere notificata anche mediante servizio postale. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame; spese a carico della resistente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), art. 2, comma 6

    «Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale (…)».

    La Corte interpreta la disposizione ratione temporis (applicabile al periodo considerato) nel senso che l'esclusione dall'uso degli strumenti informatici riguarda le sole attività ispettive/di controllo e non gli atti impositivi (avvisi di accertamento).

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), art. 23

    «Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

    La Corte ritiene che l'attestazione di conformità sulla copia cartacea renda valida e probatoria la copia dell'atto digitale, inclusa la sottoscrizione digitale, consentendone la notifica per le vie ordinarie.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 (modificato dall'art. 7‑quater del d.l. 193/2016)

    La modifica ha introdotto la possibilità della notifica mediante PEC degli avvisi di accertamento a decorrere dal 1° luglio 2017; prima di tale data l'uso della PEC non era obbligatorio né sempre possibile.

  • d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l. 1° dicembre 2016, n. 225 (art. 7‑quater, comma 6)

    Norma che ha ampliato l'utilizzo della notifica via PEC per gli avvisi di accertamento, incentivando l'uso dei documenti informatici ma senza incidere retroattivamente sulle notifiche antecedenti l'entrata in vigore della disciplina PEC obbligatoria.

  • d.lgs. 10 agosto 2017, n. 217 (modifiche al CAD), art. 2 (comma aggiunto 6‑bis)

    Ha reso esplicito che il CAD si applica anche agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni tributarie, confermando la separatezza rispetto alle funzioni ispettive; ciò supporta l'interpretazione che gli atti impositivi possano essere trattati con strumenti informatici.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4

    Norme invocate come parametri di censura in cassazione per violazione di norme e nullità procedurali/di merito; la Corte ha ritenuto fondato il motivo basato sulla violazione normativa relativa al CAD (n.3) e ha assorbito gli altri (n.4).

  • codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    Principio secondo cui, se l'atto pur notificato irregolarmente è comunque venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per avere raggiunto lo scopo; applicato dalla Corte per escludere la nullità quando il contribuente ha tempestivamente impugnato l'atto.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norme sul processo tributario), artt. 18, 21, 24, 32, 57

    Norme processuali citate dalla ricorrente e dalla CTR in relazione a questioni di tempestività e ammissibilità delle eccezioni e delle memorie nel processo tributario; la Corte ha però ritenuto assorbente la questione sostanziale di diritto sul CAD.

Massime di principio

  • La disposizione di esclusione dell'uso degli strumenti informatici per le 'attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale' (art. 2, comma 6, CAD, nella versione ratione temporis) non si estende automaticamente agli atti impositivi come gli avvisi di accertamento: tali atti possono essere formati e sottoscritti digitalmente.
  • Una copia analogica di un documento informatico sottoscritto digitalmente, se attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del CAD, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale e può essere validamente notificata anche tramite servizio postale ordinario.
  • La notifica tramite PEC degli avvisi di accertamento è norma successiva (entrata pienamente in vigore dal 1° luglio 2017): per notifiche anteriori a tale data la notifica ordinaria di copia cartacea attestata conforme è ammissibile.
  • Se l'atto è comunque pervenuto a conoscenza del destinatario (ad esempio si è provveduto tempestivamente ad impugnare), l'irregolarità formale della notifica può non determinare la nullità per mancato raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).
  • Chi intende eccepire la nullità derivante da difetti di sottoscrizione digitale o conformità dovrebbe sollevare l'eccezione tempestivamente e con gli strumenti processuali idonei; tuttavia, la validità della copia attestata conforme limita l'efficacia di eccezioni fondate solo sul mezzo di sottoscrizione.
  • In casi analoghi verificare sempre: (a) la data della notificazione rispetto all'entrata in vigore delle norme PEC; (b) che la copia cartacea sia corredata da attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23 CAD; (c) se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto (che può sanare difetti formali).

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