Sentenza n. 2847/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento Fasc.5955/2022/6D/Area 1 Bis emesso in data 19.07.2023 con cui gli è stato riconfermato il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di conferma del divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, adottato dopo una richiesta di revoca in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio con cui era stato confermato il precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS. Ha dedotto che il fatto di detenzione illegale di un caricatore e di cartucce, richiamato dall'Amministrazione, era stato commesso dal padre e non da lui; che le condanne per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione erano state pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e successivamente dichiarate estinte; che il rapporto di parentela con un cognato affiliato alla criminalità organizzata non era accompagnato dall'indicazione di frequentazioni o ulteriori rapporti significativi, anche considerando la detenzione del cognato dal 1996; e che il provvedimento era viziato da carenza di istruttoria e sproporzione. Il Ministero ha resistito depositando documentazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che il fatto di detenzione illegale di armi richiamato nel provvedimento era riferibile al padre del ricorrente e non all'interessato. Ha inoltre ritenuto fondata la censura relativa al rilievo attribuito al solo rapporto di parentela con un soggetto affiliato alla criminalità organizzata: la mera parentela, in assenza di ulteriori circostanze, non è sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità, mentre può assumere rilievo il contesto socio-familiare e, in particolare, la concreta frequentazione di soggetti gravati da precedenti. Tuttavia, il ricorso è stato respinto perché il provvedimento trovava autonomo fondamento nella condanna del ricorrente per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Secondo il TAR, l'estinzione del reato non impedisce all'Amministrazione di valutare il fatto-reato nella sua dimensione storica e non determina automaticamente il venir meno del giudizio di inaffidabilità. L'estinzione ex art. 445 c.p.p., derivante dal decorso del tempo, non equivale alla riabilitazione e non certifica l'effettiva rieducazione del condannato. Il potere prefettizio in materia è ampiamente discrezionale e preventivo: non richiede un concreto abuso delle armi, essendo sufficiente l'assenza di un completo affidamento sul loro uso corretto e prudente. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o sproporzione, non ravvisati nella fattispecie. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 773/1931 (TULPS)
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per determinati delitti e a chi non può provare la sua buona condotta; possono essere revocate quando sopraggiungono o risultano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego.
La disciplina consente di valutare l'affidabilità e la buona condotta dell'interessato anche sulla base di circostanze diverse da una condanna ostativa tipizzata.
art. 39 R.D. 773/1931 (TULPS)
Il Prefetto può vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne.
Attribuisce al Prefetto un ampio potere discrezionale e preventivo, esercitabile quando l'interessato non offra un completo affidamento sul corretto e prudente uso delle armi.
art. 43 R.D. 773/1931 (TULPS)
La licenza di portare armi non può essere concessa [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il possesso e il porto delle armi costituiscono una facoltà eccezionale subordinata alla prova della buona condotta e dell'affidabilità.
art. 445 c.p.p.
L'estinzione del reato non preclude all'Amministrazione la valutazione storica del fatto e non equivale alla riabilitazione, non attestando di per sé l'effettiva rieducazione del condannato.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta non impedisce, nell'ambito della valutazione amministrativa preventiva dell'affidabilità, la considerazione del fatto-reato sottostante.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 TULPS ha natura ampiamente discrezionale e preventiva: non è necessario che si sia verificato un concreto abuso delle armi, essendo sufficiente che l'interessato non offra un completo affidamento sul loro uso corretto e prudente.
- Il possesso e il porto delle armi non costituiscono un diritto assoluto, ma una facoltà eccezionale rispetto al generale divieto di portare armi; nel bilanciamento degli interessi prevalgono la sicurezza e l'incolumità pubblica rispetto all'interesse privato.
- L'estinzione del reato, anche quando dichiarata ai sensi dell'art. 445 c.p.p., non impedisce all'Amministrazione di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica e non determina automaticamente il venir meno del giudizio di pericolosità o inaffidabilità.
- La mera esistenza di un rapporto di parentela con una persona affiliata alla criminalità organizzata non è, da sola e in assenza di ulteriori circostanze, sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità ai fini del rilascio o del mantenimento di un titolo di polizia relativo alle armi; assumono invece rilievo elementi ulteriori, quali la concreta frequentazione e il contesto socio-familiare.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prefettizie in materia di affidabilità nel possesso di armi resta circoscritto ai vizi di manifesta irragionevolezza, illogicità o sproporzione, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice a quella dell'autorità di pubblica sicurezza.
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