Sentenza n. 223/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro, n. 354 del 27 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Catania, Sezione lavoro, n. 354 del 27 gennaio 2025, passata in giudicato, recante condanna all'attribuzione di € 2.000,00 per la Carta elettronica docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza civile, ritualmente notificata e passata in giudicato. Il titolo riconosceva il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e condannava il Ministero all'attribuzione di € 2.000,00, oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta, e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inadempimento. Il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione. Il giudice ha applicato il principio dell'art. 2697 c.c., ponendo sulla ricorrente la prova del fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza e sull'Amministrazione la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi, quale l'avvenuto adempimento. Poiché il Ministero non ha assolto tale onere, è stato ordinato di eseguire integralmente il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.
La ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile recante una condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza nel quale il TAR ha ordinato l'esecuzione integrale del giudicato e nominato un commissario ad acta per l'eventuale inerzia dell'Amministrazione.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Dopo che la ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spettava all'Amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento o altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo; l'Amministrazione non ha fornito tale prova.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell'Amministrazione resistente è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina rilevante dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
È la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato civile, relativo agli anni scolastici indicati nella sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un titolo giudiziario passato in giudicato, il ricorrente deve provare l'esistenza, la notificazione e l'efficacia del titolo nonché l'inadempimento dell'Amministrazione; una volta assolto tale onere, spetta all'Amministrazione provare l'avvenuto adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto all'esecuzione.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, priva dell'allegazione e della prova dell'avvenuto adempimento o di una valida giustificazione dell'inadempimento, non impedisce l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio applicabile e l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine fissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso autonomo quando l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
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