Sentenza del 25/09/2023 n. 27292 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il diniego di rimborso IRPEF, addizionali e contributo di solidarietà per l'anno (omissis) relativo alla parte di reddito da lavoro dipendente concretamente svolta all'estero. Ha dedotto (primo motivo) la violazione del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986, artt. 3 e 23) e dell'art. 15 della Convenzione Italia-Germania, sostenendo che la tassazione deve seguire il criterio della territorialità della prestazione (presenza fisica) e non la mera residenza del datore di lavoro; (secondo motivo) ha contestato la motivazione di merito sulla presunta mancanza di prova della doppia imposizione: la C.T.R. aveva ritenuto insufficiente la documentazione prodotta (mancanza di idoneo attestato ufficiale tedesco ex art. 29, par. 2 della Convenzione) mentre il ricorrente sosteneva che la certificazione di residenza fiscale tedesca fosse sufficiente a dimostrare il diritto ai benefici convenzionali.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardiva notifica; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla C.T.R. Abruzzo in diversa composizione per nuovo esame. Sostanzialmente la Corte ha affermato: (i) il criterio per individuare lo Stato in cui si considera svolta la prestazione è la presenza fisica del lavoratore al momento dell'esercizio dell'attività retribuita (metodo della presenza fisica); (ii) se dal contratto risulta che il lavoratore deve svolgere prestazioni anche all'estero, per determinare la base imponibile italiana va considerato il rapporto fra i giorni lavorativi in Italia e il periodo totale di assunzione; (iii) ai fini della Convenzione, la prova della residenza fiscale nello Stato contraente e del suo potenziale potere impositivo è sufficiente per valorizzare i benefici convenzionali (non è richiesto che il contribuente dimostri l'effettivo pagamento delle imposte estere), fermo restando che la certificazione estera deve essere idonea.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) art. 3, comma 1
Per i soggetti non residenti l'imposta si applica solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato; principio di tassazione limitata ai redditi di fonte italiana.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) art. 23, comma 1
"Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato (...) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato."
La territorialità della prestazione va individuata in base al luogo dove la prestazione è effettivamente svolta (presenza fisica); non può essere surrogata dalla residenza del datore di lavoro o da una generica nozione di 'prevalenza'.
Convenzione Italia - Germania del 18 ottobre 1989, art. 15, par. 1 e 2
"1. ... i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. ... le remunerazioni ... sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo ... non oltrepassano in totale i 183 giorni ..., b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione ... nell'altro Stato."
La Convenzione attribuisce la potestà impositiva allo Stato di residenza salvo che l'attività sia effettivamente svolta nell'altro Stato; quando la fonte esercita la tassazione, lo Stato di residenza deve eliminare la doppia imposizione mediante esenzione o credito d'imposta. L'individuazione dello Stato competente si basa sulla presenza fisica e sulle condizioni del par. 2 (183 giorni, pagatore non residente, onere non a carico di stabile organizzazione).
Convenzione Italia - Germania, art. 4
La nozione di 'residente' va intesa come potenziale assoggettamento ad imposizione (full liability to tax) nello Stato di residenza; non è necessario che vi sia stato un effettivo prelievo fiscale per far valere i benefici convenzionali.
Convenzione Italia - Germania, art. 29, par. 2
Prevede l'uso di attestazioni/ certificazioni ufficiali dell'amministrazione estera per evitare la doppia imposizione; tuttavia la Corte ha chiarito che una certificazione che attesti la residenza fiscale e il potenziale potere impositivo è idonea per riconoscere i benefici convenzionali, senza richiedere la prova dettagliata dell'effettivo prelievo fiscale su ogni singolo reddito.
Codice di procedura civile, art. 370
Termine per la notificazione del controricorso: la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardiva notifica oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c.
Massime di principio
- Per i lavoratori dipendenti non residenti il criterio decisivo per attribuire la potestà impositiva è il luogo in cui la prestazione è effettivamente svolta: si applica il metodo della presenza fisica (conteggio dei giorni effettivi di lavoro nel territorio).
- L'art. 15 della Convenzione stabilisce la tassazione prevalente nello Stato di residenza salvo che l'attività sia svolta nell'altro Stato; quando la fonte tassa, lo Stato di residenza elimina la doppia imposizione con esenzione o credito d'imposta.
- Le condizioni del par. 2 dell'art. 15 (183 giorni, pagatore non residente, onere non a carico di stabile organizzazione) consentono la tassazione esclusiva nello Stato di residenza se tutte sussistono.
- Per ottenere rimborsi o sfruttare i benefici convenzionali la prova principale è la residenza fiscale nello Stato estero (potenziale assoggettamento ad imposta); non è sempre necessario provare l'effettivo pagamento di imposte sull'esatto importo contestato, ma la certificazione estera deve essere ufficiale e idonea a comprovare la residenza fiscale.
- Il datore di lavoro/responsabile delle ritenute può e deve riproporzionare le ritenute in base ai giorni lavorati in Italia rispetto al periodo totale: la base imponibile italiana può essere limitata alla parte di remunerazione riferibile ai giorni di presenza sul territorio.
- Il contribuente resta onerato di fornire documentazione adeguata, ma la giurisprudenza ammette che la prova della residenza fiscale estera (full tax liability) è sufficiente per far valere i benefici previsti dalla convenzione.
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