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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29142/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si misuravano con la motivazione della sentenza di appello e, in parte, introducevano questioni non devolute o argomentazioni di merito estranee al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto in abitazione. La condotta contestata consisteva nella sottrazione di una somma di denaro dal portafoglio della persona offesa all'ingresso di un'abitazione, in un contesto in cui la difesa aveva sostenuto che la porta non fosse chiusa a chiave e che il denaro potesse essere stato asportato da altri. Con il primo motivo è stato dedotto il travisamento della prova relativa alle immagini delle telecamere stradali, assumendo che non riprendessero la targa dell'autovettura dell'imputato. Con il secondo motivo è stato dedotto il travisamento della prova in ordine alla sottrazione della somma di euro 150. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto i motivi non adeguatamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e, per il terzo motivo, ha evidenziato che la censura tendeva a un riesame di merito non consentito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 624-bis c.p.

    La sentenza conferma la condanna per concorso nel reato di furto in abitazione; la norma incriminatrice è richiamata quale base del titolo di reato confermato nei precedenti gradi.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è ritenuta non applicabile, poiché la motivazione valorizza non solo il valore intrinseco dei beni sottratti ma anche il danno complessivo e le modalità esecutive della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per escludere l'esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in assenza di ragioni ostative.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di tesi difensive già esaminate o di argomenti non devoluti in appello non è idonea a superare il controllo di ammissibilità.
  • Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo se la doglianza si misura con il compendio motivazionale della decisione impugnata e indica la decisività dell'asserito errore percettivo; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Le questioni che sollecitano una nuova valutazione del merito, specie in tema di attendibilità delle prove e di apprezzamento della gravità del fatto ai fini delle attenuanti, sono estranee al sindacato di legittimità.
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. richiede una valutazione complessiva del danno arrecato, comprensiva non solo del valore del bene sottratto ma anche delle modalità esecutive e delle conseguenze concrete della condotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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