Cassazione Penale, Sentenza n. 18870/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che gli aveva applicato la pena concordata (anni 2, mesi 2 di reclusione e euro 1.000 di multa, sostituita con 790 giorni di lavoro di pubblica utilità) deducendo due censure: 1) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., con la contestazione che il giudice non avrebbe motivato sull'insussistenza di cause di proscioglimento o di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; 2) violazione di legge per difetto di correlazione tra il contenuto dell'accordo e la sentenza, in quanto il giudice non avrebbe indicato le ore giornaliere e settimanali di lavoro di pubblica utilità da svolgere.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le censure relative a carenze motivazionali sull'art. 129 c.p.p. non rientrano tra i motivi ammessi per il ricorso in cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444, comma 2bis, c.p.p. Il secondo motivo, sebbene teoricamente ammissibile (difetto di correlazione tra richiesta e sentenza), è stato dichiarato manifestamente infondato: l'omessa indicazione in sentenza delle ore giornaliere e settimanali del lavoro di pubblica utilità non viola l'accordo perché il giudice è tenuto a indicare soltanto la specie e la durata della pena sostitutiva (art. 61 legge 689/1981) e la determinazione dell'orario è rimessa alla fase esecutiva (art. 63) ed è modificabile (art. 64); sussistono inoltre limiti inderogabili di otto ore giornaliere e quindici settimanali ex art. 56bis legge 689/1981. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Il comma 2bis limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento alle questioni attinenti all'espressione della volontà delle parti, a difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, a erronea qualificazione del fatto e ad applicazione di pena o misura di sicurezza illegale; ragione per cui doglianze diverse risultano inammissibili.
art. 129 cod. proc. pen.
La mancata verifica o motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento/non punibilità ai sensi dell'art. 129 non costituisce motivo ammesso in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, se non ricondotto alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 444 c.p.p.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita la richiesta motivazionale del ricorrente nella cassazione, richiamato in relazione ai limiti della deduzione dei motivi.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norme richiamate in tema di svolgimento del contraddittorio scritto e termini per richiesta di trattazione orale; qui il procedimento si è svolto senza trattazione orale per mancanza di richiesta nei termini.
art. 61 legge 689/1981
Il giudice, nella sentenza che applica una pena sostitutiva come il lavoro di pubblica utilità, deve indicare la specie e la durata della pena sostitutiva, non l'orario giornaliero o settimanale dell'attività lavorativa che resta rimessa alla fase esecutiva.
art. 63 legge 689/1981
La determinazione dell'orario di lavoro da svolgere nell'esecuzione della pena sostitutiva è rimessa alla fase esecutiva e non va fissata nella sentenza di applicazione della pena.
art. 64 legge 689/1981
Consente la modifica, in sede esecutiva, delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva su istanza dell'interessato; conferma che l'orario è materia esecutiva.
art. 56bis legge 689/1981
Impone i limiti inderogabili dell'orario di lavoro per le prestazioni imposte come pena sostitutiva (otto ore giornaliere, quindici settimanali) che il giudice esecutore deve rispettare.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e possibilità di infliggere un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di valutazione della colpa nella determinazione della somma a carico del ricorrente per l'inammissibilità; qui la Corte non ha ravvisato assenza di colpa del ricorrente.
D. Lgs. 285/1992 (art. 186) - menzione giurisprudenziale
Citato come riferimento comparativo in precedente giurisprudenza in relazione all'applicazione del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva; la Corte ha ritenuto che il consenso dell'imputato al patteggiamento non concerne la determinazione dell'orario di lavoro.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 444, comma 2bis, c.p.p.; questioni estranee a tali motivi risultano inammissibili.
- La doglianza sulla mancata motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento o di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, un motivo valido per impugnare in cassazione una sentenza di patteggiamento, salvo che non possa essere ricondotta a uno dei vizi tassativamente indicati dall'art. 444 c.p.p.
- Nelle sentenze di applicazione di pena sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) il giudice deve indicare la specie e la durata della pena; la determinazione dell'orario giornaliero o settimanale è questione esecutiva e non va necessariamente fissata nella sentenza di patteggiamento.
- La mancata indicazione in sentenza delle ore giornaliere o settimanali del lavoro di pubblica utilità non costituisce automaticamente un difetto di correlazione tra accordo e sentenza se l'accordo non prevedeva espressamente la determinazione dell'orario.
- Il rispetto dei limiti inderogabili (es. otto ore al giorno e quindici alla settimana) è compito dell'esecuzione della pena; eventuali contestazioni sull'orario vanno esperite in sede esecutiva.
- Un ricorso inammissibile può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare attentamente la base giuridica delle censure prima di proporre cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
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