Cassazione Penale, Sentenza n. 18238/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma da parte del Tribunale del riesame della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP per le imputazioni di associazione per delinquere (art. 416 e 416‑bis.1 c.p.) e del reato ambientale/illecito smaltimento (art. 452‑quaterdecies c.p.). Il ricorrente aveva dedotto: nullità o carenza della motivazione per mancato esame specifico delle deduzioni e della documentazione difensiva depositata in udienza di riesame; inesistenza o insufficienza di elementi tali da configurare la partecipazione stabile all'associazione; e sproporzione/inefficacia della custodia cautelare, con mancata valutazione dell'adeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. Motivi: il Tribunale del riesame non ha esaminato in modo adeguato e specifico la memoria difensiva depositata in udienza contenente censure e documentazione potenzialmente decisive; mancata individualizzazione e confronto diretto degli elementi indiziari rispetto alla posizione del ricorrente (classe 1973); motivazione insufficiente sulla attualità del pericolo di reiterazione e sulla inidoneità comparativa degli arresti domiciliari con controllo elettronico. La decisione ha disposto il rinvio per un nuovo esame pienamente motivato, senza però disporre immediata rimessione in libertà del ricorrente.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
art. 416, primo e secondo comma
Fondamento della contestazione per partecipazione ad associazione per delinquere; la Corte richiama l'esigenza che la gravità indiziaria venga adeguatamente motivata rispetto ai singoli indagati
art. 416‑bis.1 cod. pen.
Rilevata come aggravante per l'agevolazione di "ambienti di 'ndrangheta"; l'esistenza dell'aggravante determina la presunzione relativa di esigenze cautelari, ma la Corte richiede che l'attualità del pericolo sia verificata e motivata
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
Norma in materia di illecita gestione/smaltimento di rifiuti/ materiali conferiti alle centrali a biomassa; utilizzata per contestare la natura di rifiuto degli scarti conferiti e la falsificazione della documentazione
art. 309 cod. proc. pen.
art. 309 (procedure di riesame)
Regola il giudizio del tribunale del riesame: la Corte sottolinea l'obbligo di decidere anche sulle deduzioni e sugli elementi introdotti in udienza e che le memorie depositate in sede di riesame possono contenere temi potenzialmente decisivi
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando è contestata l'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1; la Corte ricorda che tale presunzione richiede comunque verifica della attualità del periculum e non esime da motivazione concreta
art. 274 cod. proc. pen.
Norma generale sulle misure cautelari: richiamata nella valutazione comparativa tra misure (custodia carceraria vs domiciliari) e nel ruolo che il decorso del tempo può avere nell'esame dell'attualità del pericolo
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Impone al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza; usato per sostenere che le memorie presentate in udienza devono essere valutate se contengono censure nuove e potenzialmente decisive
Massime di principio
- Il tribunale del riesame deve esaminare e motivare specificamente le memorie difensive depositate in udienza quando queste contengono deduzioni nuove o potenzialmente decisive; il semplice richiamo per relationem al provvedimento genetico non è sufficiente se le deduzioni difensive possono disarticolare il quadro indiziario
- La gravità indiziaria va valutata con specifica individualizzazione: riferimenti generici alla famiglia, alla società o al gruppo non sostituiscono l'analisi puntuale degli elementi probatori riguardanti il singolo indagato
- Anche in presenza della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve verificare e motivare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, soprattutto quando i fatti sono datati
- La scelta della custodia cautelare in carcere richiede motivazione comparativa con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico): il giudice deve spiegare perché tali alternative risultano inidonee alla specifica situazione
- Le prove difensive (consulenze, documentazione amministrativa, eccezioni tecniche sulla liceità delle pratiche) devono essere affrontate con analisi logico‑giuridica e non liquidate con risposte generiche; omissioni su punti potenzialmente decisivi possono determinare l'annullamento
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