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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36482/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, avv. Piero Antonio Peruzzi, impugnava la sentenza di appello che aveva regolato le spese e il compenso professionale relative alla sua attività difensiva in favore dei condomini in una causa contro il costruttore. Contestava in particolare: (1) la qualificazione come transazione dell'accordo raggiunto da alcuni condomini nel corso del giudizio, con conseguente esclusione di solidarietà per le somme richieste; (2) la determinazione e tassazione del suo compenso e la revoca dell'ordinanza ex art.186 ter c.p.c.; (3) l'omesso utilizzo del giuramento suppletorio e la valutazione delle prove (art.2736 c.c. e art.116 c.p.c.); (4) la mancata compensazione o applicazione di sanzioni per presunte condotte processuali scorrette (artt.88,91,92,96 c.p.c.); (5) la mancata condanna alle spese dei tre condomini soccombenti per le eccezioni respinte; (6) l'omessa quantificazione del compenso dovuto dai condomini che non avevano transatto. In sostanza il ricorso impugnava profili di fatto e di diritto relativi alla valutazione probatoria, alla qualificazione dell'accordo transattivo e alla liquidazione del compenso professionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto: la qualificazione giuridica degli accordi transattivi già decisa in giudicato per mancata impugnazione, quindi non riesaminabile; la motivazione della Corte d'appello adeguata e perspicua rispetto alla posizione dei condomini che avevano transato; inammissibili o generici alcuni motivi per insufficiente ritrascrizione o mancanza di autosufficienza; non censurabile in sede di legittimità la scelta discrezionale del giudice di non deferire il giuramento suppletorio e la mancata compensazione delle spese; mancanza di prova che i tre condomini condannati avessero concordato compensi maggiori rispetto alla notula depositata, quindi mantenuta la liquidazione eseguita in appello; conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre non è stato disposto il rimborso delle spese di cassazione in favore delle parti intimanti (poiché rimaste intimati).

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

    Invocato dal ricorrente per denuncia di omessa motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse adeguata e che le questioni relative alla qualificazione dell'accordo transattivo fossero ormai coperte da giudicato per mancata impugnazione

  • art. 186 ter cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento all'ordinanza revocata dal primo giudice: la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dedotto con sufficiente specificità la censura sulla statuizione di primo grado e quindi il motivo è inidoneo

  • art. 2736 cod. civ.

    Riferito al giuramento suppletorio in tema di prova semiplena: la Corte ha confermato che la richiesta o meno del giuramento è decisione riservata alla discrezionalità del giudice e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio manifesto

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Richiamato rispetto al regime delle prove e alla valutazione del compendio probatorio: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente applicato i criteri direttivi di valutazione probatoria e non abbia omesso elementi decisivi

  • artt. 88, 91, 92 e 96 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione a possibile compensazione delle spese e richiesta di ristoro per condotte processuali scorrette; la Corte ha confermato che la compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice e che il ricorrente non ha specificato condotte tali da integrare le ipotesi di cui all'art.88, né ha proposto censure sufficientemente concrete

  • art. 13 comma 1 quater dPR 115/2002

    Citato in punto contributo unificato: la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'obbligo del ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo previsto

Massime di principio

  • Un accordo transattivo raggiunto durante il giudizio e non impugnato sulla qualificazione giuridica diventa vincolante e non è riesaminabile in seguito come questione di merito
  • Le censure sulla motivazione devono essere specifiche e autosufficienti: se non viene ritrascritto o spiegato il motivo, il giudice di legittimità può dichiararlo inammissibile per genericità
  • La richiesta del giuramento suppletorio è rimessa alla discrezionalità del giudice e la decisione di non ammetterlo non è facilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata
  • La compensazione delle spese di lite e l'applicazione di sanzioni per comportamenti scorretti sono valutazioni discrezionali del giudice e richiedono una specifica e circostanziata allegazione di condotte rilevanti per poter essere riformate in Cassazione
  • Chi chiede la liquidazione di un compenso professionale extra rispetto a quanto documentato deve fornire prova specifica dell'accordo (es. intese con singoli clienti); in mancanza, prevale la notula depositata ed esecutiva
  • In sede di impugnazione conta molto la distinzione tra questioni di fatto (valutazione probatoria, discrezionalità) e questioni di diritto: i primi sono difficilmente rivedibili se la motivazione di merito è congrua

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