Cassazione Civile, Sentenza n. 36482/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, avv. Piero Antonio Peruzzi, impugnava la sentenza di appello che aveva regolato le spese e il compenso professionale relative alla sua attività difensiva in favore dei condomini in una causa contro il costruttore. Contestava in particolare: (1) la qualificazione come transazione dell'accordo raggiunto da alcuni condomini nel corso del giudizio, con conseguente esclusione di solidarietà per le somme richieste; (2) la determinazione e tassazione del suo compenso e la revoca dell'ordinanza ex art.186 ter c.p.c.; (3) l'omesso utilizzo del giuramento suppletorio e la valutazione delle prove (art.2736 c.c. e art.116 c.p.c.); (4) la mancata compensazione o applicazione di sanzioni per presunte condotte processuali scorrette (artt.88,91,92,96 c.p.c.); (5) la mancata condanna alle spese dei tre condomini soccombenti per le eccezioni respinte; (6) l'omessa quantificazione del compenso dovuto dai condomini che non avevano transatto. In sostanza il ricorso impugnava profili di fatto e di diritto relativi alla valutazione probatoria, alla qualificazione dell'accordo transattivo e alla liquidazione del compenso professionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto: la qualificazione giuridica degli accordi transattivi già decisa in giudicato per mancata impugnazione, quindi non riesaminabile; la motivazione della Corte d'appello adeguata e perspicua rispetto alla posizione dei condomini che avevano transato; inammissibili o generici alcuni motivi per insufficiente ritrascrizione o mancanza di autosufficienza; non censurabile in sede di legittimità la scelta discrezionale del giudice di non deferire il giuramento suppletorio e la mancata compensazione delle spese; mancanza di prova che i tre condomini condannati avessero concordato compensi maggiori rispetto alla notula depositata, quindi mantenuta la liquidazione eseguita in appello; conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre non è stato disposto il rimborso delle spese di cassazione in favore delle parti intimanti (poiché rimaste intimati).
Norme richiamate
art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Invocato dal ricorrente per denuncia di omessa motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse adeguata e che le questioni relative alla qualificazione dell'accordo transattivo fossero ormai coperte da giudicato per mancata impugnazione
art. 186 ter cod. proc. civ.
Richiamato con riferimento all'ordinanza revocata dal primo giudice: la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dedotto con sufficiente specificità la censura sulla statuizione di primo grado e quindi il motivo è inidoneo
art. 2736 cod. civ.
Riferito al giuramento suppletorio in tema di prova semiplena: la Corte ha confermato che la richiesta o meno del giuramento è decisione riservata alla discrezionalità del giudice e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio manifesto
art. 116 cod. proc. civ.
Richiamato rispetto al regime delle prove e alla valutazione del compendio probatorio: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente applicato i criteri direttivi di valutazione probatoria e non abbia omesso elementi decisivi
artt. 88, 91, 92 e 96 cod. proc. civ.
Richiamati in relazione a possibile compensazione delle spese e richiesta di ristoro per condotte processuali scorrette; la Corte ha confermato che la compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice e che il ricorrente non ha specificato condotte tali da integrare le ipotesi di cui all'art.88, né ha proposto censure sufficientemente concrete
art. 13 comma 1 quater dPR 115/2002
Citato in punto contributo unificato: la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'obbligo del ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo previsto
Massime di principio
- Un accordo transattivo raggiunto durante il giudizio e non impugnato sulla qualificazione giuridica diventa vincolante e non è riesaminabile in seguito come questione di merito
- Le censure sulla motivazione devono essere specifiche e autosufficienti: se non viene ritrascritto o spiegato il motivo, il giudice di legittimità può dichiararlo inammissibile per genericità
- La richiesta del giuramento suppletorio è rimessa alla discrezionalità del giudice e la decisione di non ammetterlo non è facilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata
- La compensazione delle spese di lite e l'applicazione di sanzioni per comportamenti scorretti sono valutazioni discrezionali del giudice e richiedono una specifica e circostanziata allegazione di condotte rilevanti per poter essere riformate in Cassazione
- Chi chiede la liquidazione di un compenso professionale extra rispetto a quanto documentato deve fornire prova specifica dell'accordo (es. intese con singoli clienti); in mancanza, prevale la notula depositata ed esecutiva
- In sede di impugnazione conta molto la distinzione tra questioni di fatto (valutazione probatoria, discrezionalità) e questioni di diritto: i primi sono difficilmente rivedibili se la motivazione di merito è congrua
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