Cassazione Penale, Sentenza n. 29935/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'attenuante speciale ex art. 385, quarto comma, c.p., poiché il ricorrente si era "presentato spontaneamente" presso la Stazione Carabinieri di Legnano il 25/07/2020 sostenendo di non dover più osservare gli arresti domiciliari a seguito di una notifica dell'Ufficio di Sorveglianza; il ricorrente deduce che è sufficiente l'elemento oggettivo della costituzione prima della condanna; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti esposti: ha ritenuto che la giurisprudenza di legittimità interpreta l'attenuante ex art. 385, quarto comma, c.p. in senso oggettivo, riconoscendola quando il rientro in stato di detenzione sia volontario e non coattivo, indipendentemente dal movente, e ha pertanto annullato la sentenza impugnata esclusivamente con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Ha confermato, invece, l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione (artt. 99, 385 c.p.) e ha dichiarato irrevocabile tale accertamento ai sensi dell'art. 624 c.p.p. La seconda doglianza sulla recidiva è stata ritenuta manifestamente infondata e respinta.
Norme richiamate
art. 385, quarto comma, cod. pen.
L'attenuante si applica quando vi è costituzione volontaria in carcere o in presenza degli organi preposti alla vigilanza; la Corte afferma che è sufficiente il rientro volontario e non forzato, indipendentemente dal movente, poiché la norma persegue l'obiettivo oggettivo di consentire il rapido ripristino della detenzione senza dispendio di risorse da parte delle forze dell'ordine.
art. 99 cod. pen.
Norma richiamata in combinazione con l'art. 385 per configurare il delitto di evasione dagli arresti domiciliari; la responsabilità per evasione è stata confermata dalla Corte.
art. 70, primo comma, n. 1, cod. pen.
Richiamato per sottolineare la natura oggettiva della circostanza attenuante (attinente a tempo, luogo e modalità della condotta) che deve essere valutata in base alla fattispecie materiale descritta dalla legge.
art. 624 cod. proc. pen.
Invocato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza riguardo all'affermazione di responsabilità già pronunciata dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- La circostanza attenuante prevista dall'art. 385, quarto comma, c.p. si valuta in termini oggettivi: è sufficiente che l'evasore rientri volontariamente nello status di detenzione (anche presentandosi presso gli organi di vigilanza), senza necessità di accertare un autentico "animo di costituirsi" o l'assenza di motivazioni alternative.
- Il movente che ha indotto l'allontanamento (es. convinzione di non dover più osservare arresti domiciliari) non esclude, di per sé, l'applicabilità dell'attenuante quando si verifichi il rientro volontario; ciò che rileva è la modalità materiale della ricomposizione dello stato di detenzione.
- Se la Corte di cassazione annulla una decisione soltanto su un punto limitato (es. l'applicazione di un'attenuante) e conferma l'affermazione di responsabilità, la condanna rimane efficace nei suoi aspetti irrevocabili e il giudice di merito chiamato al nuovo esame deve attenersi ai principi di legittimità indicati.
- Le doglianze sulla recidiva richiedono una valutazione dei precedenti concreti: la Cassazione interviene solo in presenza di vizio manifesto nella motivazione o nell'applicazione del diritto.
- In casi simili è opportuno documentare in modo chiaro il momento e le modalità del rientro/"costituzione" presso le autorità (atti, verbali, testimoni), poiché l'elemento fattuale del rientro volontario è determinante per ottenere l'attenuante.
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