Sentenza n. 2315/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo della Soprintendenza sul mantenimento di opere edilizie oggetto di domanda di condono, con ordine di riduzione in pristino, e conseguente diniego comunale dell'istanza di condono
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2004 un'istanza di condono ai sensi della l. 326/2003 per opere realizzate su un fabbricato abitativo, consistenti in un ampliamento con vano wc, un locale seminterrato e ampliamento del terrazzo, un vano tecnico, muri di contenimento e percorsi con gradini. Ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza e, con motivi aggiunti, il conseguente diniego comunale. Ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione dell'art. 17, comma 6, l.r. 4/2003 e dell'art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il decorso del termine di 180 giorni avrebbe determinato un tacito assenso e che il successivo parere negativo avrebbe avuto natura di annullamento d'ufficio, privo dei relativi presupposti, oltre a essere lesivo dell'affidamento maturato per il lungo tempo trascorso; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, poiché la Soprintendenza non avrebbe esaminato adeguatamente le caratteristiche delle opere, il contesto e la loro concreta incidenza sui valori paesaggistici, né avrebbe applicato correttamente la circolare regionale n. 2/2022. Quanto al diniego comunale, ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e l'illegittimità derivata dal parere soprintendentizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che, nel terzo condono edilizio, l'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003 precluda la sanatoria delle opere realizzate su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici anteriori, anche se il vincolo è relativo e non comporta inedificabilità assoluta, quando ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla norma. Le opere sono state considerate non condonabili perché comportanti nuove superfici e volumetrie; inoltre, alcune erano state qualificate dallo stesso tecnico di parte come appartenenti alla tipologia 1 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003, esclusa dal terzo condono, e non era stata dimostrata la conformità urbanistica. Anche per le opere riconducibili alla tipologia 6, l'anteriorità del vincolo risultava preclusiva. Il parere della Soprintendenza e il diniego comunale avevano quindi natura rigidamente vincolata, senza necessità di un'ulteriore valutazione concreta dell'impatto paesaggistico o dell'affidamento del privato. La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 è stata ritenuta non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR ha escluso la formazione del silenzio-assenso: per il parere paesaggistico nel condono, il decorso del termine consente di impugnare il silenzio-rifiuto, non determina l'accoglimento tacito; inoltre, l'art. 17, comma 6, l.r. 4/2003 riguarda i primi due condoni e non il terzo. È stato escluso anche un affidamento tutelabile derivante dall'inerzia amministrativa o da atti endoprocedimentali, non potendo il tempo consolidare una situazione contra ius né legittimare la conservazione di opere insanabili. Le censure sull'ordine di demolizione sono state dichiarate prive di interesse, poiché il Comune aveva adottato la medesima misura ed era l'autorità competente. Conseguentemente è stata respinta anche la censura di illegittimità derivata del diniego comunale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora [...] siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti [...] a tutela degli interessi [...] ambientali e paesistici [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Nel terzo condono, l'anteriorità del vincolo paesaggistico è ostativa alla sanatoria anche quando il vincolo sia relativo; sono comunque necessarie la conformità urbanistica, la riconducibilità dell'opera alle tipologie minori ammesse e il parere favorevole dell'autorità preposta. Le opere con nuove superfici o volumetrie non sono condonabili.
art. 24 l.r. Sicilia 15/2004
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326.
La norma recepisce integralmente l'art. 32 d.l. 269/2003, compresi i limiti sostanziali alla condonabilità delle opere in aree vincolate.
art. 1 l.r. Sicilia 19/2021
La disposizione, che ampliava la condonabilità delle opere realizzate in aree soggette a vincoli relativi, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 252/2022.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La violazione di garanzie procedimentali non determina l'annullamento quando l'atto è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, terzo periodo, l. 241/1990
La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis.
Secondo la decisione, il rinvio al secondo periodo opera per i provvedimenti discrezionali e non impedisce l'applicazione del primo periodo agli atti vincolati; pertanto, la violazione dell'art. 10-bis è irrilevante quando l'atto è rigidamente vincolato.
art. 32 l. 47/1985, come modificato dall'art. 32, comma 43, d.l. 269/2003
Qualora tale parere [...] non venga formulato [...] entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.
Il decorso del termine per il parere dell'autorità paesaggistica non produce silenzio-assenso, ma consente l'impugnazione del silenzio-rifiuto.
art. 17, comma 6, l.r. Sicilia 4/2003
La disposizione riguarda le istanze relative ai primi due condoni edilizi e non si applica al terzo condono disciplinato dal d.l. 269/2003.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non comporta l'annullamento dell'atto quando il provvedimento è vincolato e il privato non avrebbe potuto apportare elementi utili a modificarne il contenuto.
art. 33 l. 47/1985
Le opere di cui all’art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con [...] vincoli [...] a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici.
La disciplina generale del condono esclude la sanatoria per le opere incompatibili con determinati vincoli nei casi previsti dalla norma, nel quadro poi irrigidito dal terzo condono.
art. 3 d.P.R. 380/2001
Le opere minori richiamate dal terzo condono comprendono, tra le altre, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, purché non comportino nuova superficie o volumetria nei casi ostativi.
art. 1, comma 1, l.r. Sicilia 19/2021, dichiarato illegittimo da Corte cost. n. 252/2022
La Corte costituzionale ha escluso che la disciplina siciliana possa ampliare il terzo condono ammettendo opere realizzate in aree soggette a vincoli relativi, poiché i limiti statali alla sanatoria costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico anteriormente alla loro esecuzione non sono sanabili anche quando il vincolo sia relativo e non comporti inedificabilità assoluta, se ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003.
- Sono condonabili in area vincolata soltanto le opere anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle tipologie minori ammesse dal terzo condono e assistite dal parere favorevole dell'autorità preposta; la realizzazione di nuove superfici o volumetrie impedisce la sanatoria.
- Il decorso del termine previsto per il parere dell'autorità paesaggistica nel procedimento di condono non determina silenzio-assenso: consente al richiedente di impugnare il silenzio-rifiuto, secondo la disciplina speciale del condono.
- Quando la disciplina applicabile rende il diniego di condono rigidamente vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, l'omessa comunicazione dei motivi ostativi non comporta l'annullamento del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990.
- Il decorso del tempo, l'inerzia dell'amministrazione o atti meramente endoprocedimentali non possono generare un affidamento tutelabile alla conservazione di opere abusive insanabili né imporre una comparazione tra l'interesse privato e l'interesse pubblico al ripristino della legalità.
- L'illegittimità del parere paesaggistico non può essere dedotta in via derivata contro il diniego comunale di condono quando il parere sia legittimo e costituisca il presupposto vincolante del diniego.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 160/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14141/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14142/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14143/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14144/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14145/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →