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Sentenza

Sentenza n. 13201/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento quanto al ricorso n. 6084 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera AGCOM n. 49/25/CONS del 18 febbraio 2025, avente ad oggetto “Ordine di inibizione alla società Cloudflare Inc. ai sensi dell’art. 2 della legge 14 luglio 2023” e del relativo allegato A; - degli atti presupposti, connessi e conseguenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 14 luglio 2025: - della determina AGCOM n. 245/24/DDA recante “Ordine cautelare ai sensi degli articoli 8, commi 4 e 5, e 9-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”; - del resoconto sintetico del tavolo tecnico del 16 gennaio 2025, conosciuto in sede di accesso parziale agli atti in data 7 maggio 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 1° agosto 2025: - per l’annullamento degli atti già impugnati con i precedenti atti sulla base di ulteriori censure; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 10 ottobre 2025: nei limiti dell’interesse: - della delibera 209/25/CONS del 30 luglio 2025 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del relativo allegato A recante “Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla Delibera n. 680/13/cons e s.m.i.” e allegato B “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative”; - dei relativi atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa la delibera AGCOM n. 47/25/CONS del 18 febbraio 2025, recante “Avvio di una consultazione pubblica sullo schema di Delibera recante modifiche al regolamento in materia di Tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione Elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS”; - della delibera AGCOM n. 48/25/CONS del 18 febbraio 2025, recante “Aggiornamento dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield”.; quanto al ricorso n. 10700 del 2025: per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'atto di contestazione CONT. 5/25/DSDI - PROC. 74-BT dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 10 giugno 2025, recante “Contestazione alla società Cloudflare Inc. per l'inottemperanza all'ordine di cui alla delibera n. 49/25/CONS”, nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi a quello impugnato, ancorché non conosciuti, tra i quali (i) la proposta di avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Direttore - Responsabile dell'Unità Organizzativa di primo livello di AGCOM; (ii) la decisione del Consiglio del 27 maggio 2025, in merito all'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Cloudflare Inc., menzionata nell'atto di contestazione n. 5/25/DSDI; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cloudflare Inc. in data 11 marzo 2026: - per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della delibera n. 333/25/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dell’8 gennaio 2026, recante “Ordinanza ingiunzione alla società Cloudflare Inc. per l’inottemperanza all’ordine di cui alla delibera n. 49/25/CONS per la violazione dell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (cont. 5/25/DSDI– proc. 74-bt)”; - del provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 24 febbraio 2026, di diniego parziale all’accesso sull’istanza presentata da Clouflare in data 26 gennaio 2026, ai sensi dell’articolo 116 co. 2. cod. proc. amm.;

Giustizia amministrativa202510700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordine AGCOM di disabilitazione dell'accesso a contenuti audiovisivi diffusi abusivamente, successivo atto di contestazione dell'inottemperanza e ordinanza-ingiunzione sanzionatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Cloudflare ha impugnato la delibera AGCOM n. 49/25/CONS, con cui le era stato ordinato di disabilitare la risoluzione DNS e l'instradamento del traffico verso oltre 15.000 nomi di dominio e indirizzi IP, nonché gli atti successivi e la sanzione di euro 14.247.698,56 per l'inottemperanza. Ha dedotto: difetto assoluto di attribuzione e incompetenza territoriale dell'AGCOM, sostenendo che la competenza spettasse all'autorità portoghese in ragione del rappresentante legale europeo e del Digital Services Act; carenza di potere nei confronti di un prestatore stabilito negli Stati Uniti e violazione del principio di territorialità; violazione delle garanzie partecipative per mancata comunicazione di avvio e mancato contraddittorio preventivo; difetto di istruttoria e motivazione, anche per l'utilizzo della piattaforma Piracy Shield, per l'affidamento sulle segnalazioni dei titolari dei diritti, per il rischio di blocchi erronei e per l'asserita natura condivisa degli indirizzi IP delle CDN; violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e bilanciamento con la libertà d'impresa, la libertà di espressione e il diritto all'informazione; impossibilità o inutilità dell'oggetto dell'ordine, perché le risorse sarebbero già state oscurate; tardività della contestazione e del provvedimento sanzionatorio; violazione dei termini del procedimento sanzionatorio; lesione del diritto di difesa per mancata memoria finale e mancata audizione davanti al Consiglio AGCOM; sproporzione della sanzione e illegittimità dell'utilizzo del fatturato mondiale quale parametro; omessa o errata valutazione delle osservazioni difensive. Sono stati inoltre impugnati, con motivi aggiunti, atti acquisiti mediante accesso e la delibera regolamentare AGCOM n. 209/25/CONS.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha respinto le censure principali contro l'ordine di inibizione. Ha ritenuto che il DSA distingua tra il potere di emettere ordini fondati sul diritto nazionale e la vigilanza sugli obblighi propri dei prestatori derivanti dal DSA: l'art. 56 DSA non attribuisce in via esclusiva all'autorità dello Stato del rappresentante legale la competenza a emettere ordini antipirateria. Il potere AGCOM deriva dall'art. 2, comma 3, l. n. 93/2023, applicabile ai prestatori ovunque residenti e localizzati. L'ordine non è stato considerato extraterritoriale, poiché limitato agli effetti prodotti sugli utenti in Italia. Quanto alla partecipazione, il Collegio ha qualificato il sistema come procedimento speciale e derogatorio, bifasico: ordine cautelare senza contraddittorio preventivo, seguito dalla possibilità di reclamo e di contraddittorio differito. Le ingiunzioni dinamiche sono state ritenute modalità esecutive dell'ordine originario e non nuovi procedimenti, sicché non richiedono un nuovo avvio. In ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato quali elementi avrebbe introdotto e non ha fornito prova tempestiva dell'illiceità dei blocchi; il vizio partecipativo sarebbe comunque non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Le censure istruttorie e di proporzionalità sono state respinte perché generiche e non supportate da prova concreta di overblocking; la piattaforma era assistita da verifiche tecniche, prova forense, whitelist e meccanismi di reclamo. La contestazione relativa alla donazione e all'utilizzo di Piracy Shield è stata dichiarata irricevibile per tardività, essendo stata impugnata quasi due anni dopo la delibera di acquisizione, e comunque infondata. Il ricorso contro la delibera AGCOM n. 209/25/CONS è stato dichiarato inammissibile per difetto di connessione oggettiva, trattandosi di atto regolamentare generale adottato in autonomo procedimento. Il ricorso contro l'atto di contestazione dell'inottemperanza è stato dichiarato inammissibile perché l'atto è endoprocedimentale e privo di autonoma lesività. Quanto alla sanzione, il termine di 360 giorni per la contestazione è stato ritenuto applicabile alla società non residente, rendendo tempestiva la contestazione. Il termine istruttorio di 120 giorni è stato qualificato come ordinatorio, mentre quello finale di 150 giorni è perentorio; la proroga è stata ritenuta tempestiva perché adottata prima della scadenza del termine finale. Non è stata ravvisata lesione del diritto di difesa: Cloudflare ha ricevuto la contestazione, ha avuto accesso agli atti e ha depositato controdeduzioni, mentre non ha chiesto l'audizione istruttoria prevista dal regolamento. Non sussiste un diritto a un'ulteriore audizione davanti al Consiglio né a una memoria finale. Le censure derivate contro la sanzione sono state respinte o dichiarate irricevibili/inammissibili per le stesse ragioni già esposte sull'ordine presupposto. È stata ritenuta legittima la qualificazione della violazione come di elevata gravità e l'utilizzazione del fatturato mondiale, poiché la legge richiama genericamente il fatturato e la sanzione deve conservare effettività e deterrenza rispetto alla capacità economica globale dell'operatore. È stata altresì ritenuta adeguata la motivazione sulle osservazioni difensive. I ricorsi sono stati quindi dichiarati in parte inammissibili, in parte irricevibili e per il resto infondati, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 3, 4, 5 e 7-bis, l. 14 luglio 2023, n. 93

    "ovunque residenti e ovunque localizzati"; "procedimento abbreviato senza contraddittorio"; esecuzione entro il termine massimo di trenta minuti

    Attribuisce all'AGCOM il potere di ordinare il blocco dei contenuti illeciti anche nei confronti di prestatori stabiliti all'estero; disciplina il procedimento cautelare senza contraddittorio preventivo, le segnalazioni successive e la riabilitazione dopo almeno sei mesi.

  • art. 56 Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA)

    Riguarda la vigilanza sugli obblighi imposti dal DSA ai prestatori e non determina la competenza esclusiva dell'autorità dello Stato del rappresentante legale a emettere ordini fondati su normative settoriali nazionali.

  • art. 9 Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA)

    Gli ordini sono emessi dalle autorità nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale; devono individuare i contenuti e limitarsi a quanto strettamente necessario, requisiti ritenuti rispettati dall'ordine AGCOM.

  • art. 9-bis Regolamento AGCOM sul diritto d'autore, delibera n. 680/13/CONS e successive modifiche

    "procedimento cautelare"; reclamo entro cinque giorni; disabilitazione entro trenta minuti

    Configura un procedimento cautelare bifasico, con ordine iniziale senza contraddittorio preventivo, reclamo e contraddittorio differito; le segnalazioni successive costituiscono ingiunzioni dinamiche esecutive dell'ordine originario.

  • art. 7 l. 241/1990

    Le garanzie ordinarie di comunicazione di avvio non si applicano in via prevalente al procedimento speciale e urgente antipirateria disciplinato dalla l. n. 93/2023.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Anche ipotizzando un vizio partecipativo, esso non comporta l'annullamento quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, in assenza di elementi difensivi idonei a modificare l'esito.

  • art. 14 l. 689/1981

    Il termine di novanta giorni per la contestazione riguarda i soggetti residenti; per i soggetti non residenti si applica il termine di 360 giorni ritenuto applicabile a Cloudflare.

  • art. 6, commi 1, 2, 3 e 11, Regolamento sanzioni AGCOM, delibera n. 286/23/CONS

    termine di 150 giorni per il provvedimento finale; termine di 120 giorni per la conclusione dell'istruttoria

    Il termine istruttorio di 120 giorni è ordinatorio ed endoprocedimentale; il termine finale di 150 giorni è perentorio e può essere differito, prima della scadenza, per approfondimenti istruttori.

  • art. 9 Regolamento sanzioni AGCOM, delibera n. 286/23/CONS

    Garantisce la presentazione di memorie e documenti e la richiesta di audizione; non impone una memoria finale o un'audizione davanti all'organo collegiale deliberante.

  • art. 1, comma 31, l. 31 luglio 1997, n. 249

    Consente di parametrizzare la sanzione sul fatturato globale del soggetto, in mancanza di una limitazione territoriale espressa e per assicurare effettività e deterrenza.

  • art. 11 l. 24 novembre 1981, n. 689

    I criteri di gravità, opera svolta per eliminare le conseguenze e capacità economica sono stati ritenuti correttamente considerati da AGCOM.

  • art. 43 c.p.a.

    I motivi aggiunti possono investire ulteriori atti solo quando sussista una connessione oggettiva qualificata; non è sufficiente la mera connessione soggettiva o l'appartenenza alla stessa materia.

  • art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il sindacato del giudice amministrativo sulle sanzioni AGCOM è pieno ed effettivo, anche quanto alla fondatezza e proporzionalità delle scelte dell'Autorità.

Massime di principio

  • Il DSA non armonizza integralmente né costituisce la base giuridica degli ordini nazionali di contrasto ai contenuti illeciti: la competenza a emettere tali ordini resta disciplinata dalle normative settoriali nazionali, mentre il riparto previsto dall'art. 56 DSA riguarda la vigilanza sugli obblighi propri del DSA e non la competenza ad adottare l'ordine.
  • Una norma nazionale che attribuisca all'autorità competente il potere di ordinare il blocco dei contenuti illeciti nei confronti di prestatori "ovunque residenti e ovunque localizzati" può legittimamente applicarsi a un prestatore estero quando l'attività produce effetti lesivi qualificati sul territorio nazionale; l'ordine non è extraterritoriale se limita i propri effetti agli utenti e al traffico localizzati nello Stato.
  • Nel procedimento speciale antipirateria, l'ordine cautelare può essere adottato senza contraddittorio preventivo quando la tempestività sia essenziale; la garanzia difensiva può essere assicurata mediante un reclamo successivo idoneo ad attivare un contraddittorio pieno. Le ingiunzioni dinamiche relative a nuovi domini o indirizzi IP riconducibili ai medesimi contenuti costituiscono modalità esecutive dell'ordine originario e non richiedono un nuovo procedimento partecipativo.
  • Il destinatario che deduce la violazione della partecipazione procedimentale deve indicare e dimostrare quali elementi avrebbe concretamente introdotto. In mancanza di tale prova, e quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, il vizio partecipativo non comporta annullamento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
  • Nel procedimento sanzionatorio AGCOM, il termine assegnato agli uffici per la conclusione dell'istruttoria ha natura ordinatoria ed endoprocedimentale, mentre il termine per l'adozione del provvedimento finale è perentorio. È legittima la proroga disposta prima della scadenza del termine finale per acquisire elementi istruttori necessari.
  • Il diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio amministrativo è soddisfatto dalla contestazione degli addebiti, dall'accesso agli atti, dalla possibilità di depositare memorie e documenti e dall'eventuale audizione prevista nella fase istruttoria; non sussiste, in assenza di specifica previsione o richiesta tempestiva, un diritto a un'ulteriore memoria conclusiva o a un'audizione diretta davanti all'organo collegiale deliberante.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Sanzioni amministrative pecuniarieMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

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