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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 1972 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI - Società - Valore della partecipazione - Determinazione - Criterio dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 346 del 1990 vigente "ratione temporis" - Applicabilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto definitivo il minor valore delle partecipazioni societarie indicato dagli eredi in una dichiarazione correttiva successiva alla notifica dell'avviso di liquidazione. Ha inoltre sostenuto che la valutazione delle partecipazioni dovesse essere determinata sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, anziché sulla base delle perdite di società collegate. Gli eredi hanno proposto ricorso incidentale contestando la validità della notifica dell'appello dell'Amministrazione, eseguita tramite un messo speciale dell'ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale dell'Agenzia. Ha stabilito che una dichiarazione correttiva presentata dopo la notifica dell'avviso di liquidazione non diventa definitiva per il solo fatto che l'ufficio non l'abbia ulteriormente rettificata: in tal caso spetta al contribuente dimostrare la correttezza della modifica. Ha inoltre affermato che il valore delle partecipazioni deve essere parametrato al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, salvo l'attualizzazione delle poste per mutamenti intervenuti fino all'apertura della successione. Il ricorso incidentale degli eredi è stato rigettato, ritenendo valida la notifica eseguita da un messo autorizzato ai sensi della disciplina del processo tributario. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 16, comma 1, lett. b)

    La base imponibile per azioni, titoli e quote sociali è determinata assumendo il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti.

    Quando esiste un bilancio approvato o un inventario regolarmente redatto e vidimato, il patrimonio netto risultante costituisce il parametro vincolante per la determinazione del valore fiscale della partecipazione. L'Amministrazione non può sostituirvi una valutazione autonoma, ma può attualizzare le poste se dimostra che non rappresentano più fedelmente il patrimonio netto alla data di apertura della successione.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31

    La dichiarazione di successione può essere modificata anche dopo la scadenza del termine previsto; la tardività comporta, in linea generale, conseguenze sanzionatorie, ma non impedisce la presentazione di una dichiarazione correttiva.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 33 e 34

    Le disposizioni disciplinano i poteri dell'Amministrazione nella liquidazione e nel controllo dell'imposta di successione. La mancata rettifica di una dichiarazione correttiva successiva all'avviso di liquidazione non determina acquiescenza né rende automaticamente definitivo il valore indicato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4

    Nel processo tributario gli uffici pubblici possono notificare gli atti tramite messi comunali o messi autorizzati. La disposizione è applicabile anche alla notifica degli atti di appello dell'Amministrazione finanziaria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2

    L'elezione di domicilio effettuata dal contribuente nel giudizio tributario conserva efficacia anche nei successivi gradi, salvo revoca, rendendo valida la notifica presso il domicilio precedentemente eletto.

  • Codice di procedura civile, art. 330

    In assenza di notificazione preventiva della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione può essere notificato presso il procuratore costituito, il domicilio eletto o la residenza dichiarata nel giudizio precedente.

  • Codice civile, artt. 2423, 2423-bis e 2424

    Le norme sui principi di redazione e sulla struttura del bilancio rilevano indirettamente per individuare il patrimonio netto contabile da utilizzare nella valutazione fiscale delle partecipazioni.

Massime di principio

  • Una dichiarazione fiscale correttiva presentata dopo la notifica di un avviso di liquidazione è ammissibile, ma non vincola automaticamente l'Amministrazione: il contribuente deve provare la fondatezza dei nuovi valori indicati.
  • Per valutare fiscalmente una partecipazione societaria ai fini dell'imposta di successione o donazione, il punto di partenza obbligatorio è il patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato o dell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato.
  • Le perdite o le difficoltà economiche di società controllate o collegate non possono essere utilizzate direttamente per azzerare il valore della partecipazione: devono risultare riflesse nel bilancio della società partecipata oppure essere dimostrate come mutamenti idonei a giustificare l'attualizzazione delle poste.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare il dato contabile, ma deve dimostrare la sua non corrispondenza alla realtà; non può sostituire liberamente il valore di bilancio con una stima autonoma.
  • La notifica degli atti del processo tributario tramite un messo autorizzato dell'ufficio è, in linea generale, valida, e le attestazioni del notificatore fanno fede fino a querela di falso.
  • Nel contenzioso tributario, l'elezione di domicilio effettuata nel primo grado continua normalmente a produrre effetti nei gradi successivi, salvo revoca o nuova valida elezione.

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