Cassazione Penale, Sentenza n. 1083/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna per furti in appartamento (anche tentati) e le aggravanti/recidiva riconosciute. Le censure principali sono: 1) nullità per omessa/irregolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., essendo imputati detenuti e la notifica eseguita presso il domicilio eletto (studio dell'avvocato) anziché nel luogo di detenzione; 2) vizio di motivazione e erronea applicazione delle norme penali (artt. 624-bis e 625 c.p.) con contestazione della tenuità/fragilità del quadro indiziario in relazione ai capi A e B; 3) criticità nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con contestazione dell'eccessiva afflittività della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul profilo processuale la Corte ha ritenuto che la contestata irregolarità di notifica non impedisca il rigetto perché i ricorrenti avevano optato per il rito abbreviato (art. 438 co. 6-bis c.p.p.), scelta che produce effetti sananti sulle nullità non assolute; inoltre non è stata allegata prova credibile di mancata conoscenza dell'atto. Quanto alle censure di merito, sono state considerate inammissibili perché chiedevano una rivalutazione del quadro probatorio già valutato in modo conforme in primo e secondo grado (doppia conforme) e la motivazione delle sentenze di merito è stata ritenuta congrua e completa. Confermate quindi le condanne e le pene, e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 415-bis c.p.p.
Disposizione che prevede l'avviso di conclusione delle indagini; nel caso in esame la mancata notifica diretta al detenuto è stata valorizzata come nullità relativa suscettibile di sanatoria, non come nullità assoluta impeditiva del prosieguo processuale.
art. 156 c.p.p.
Regola la notificazione agli imputati detenuti (notifica presso il luogo di detenzione). La Corte ha richiamato che esiste un modello notificatorio legale che prevale, ma l'erronea notifica presso domicilio eletto non determina automaticamente nullità assoluta.
art. 161, comma 4, c.p.p.
Prevede la possibilità di notifiche al domicilio eletto dalla parte; la Corte ha osservato che possono coesistere i due modelli notificatori e che la notifica al domiciliatario difensore non è di per sé insuscettibile di sanatoria.
art. 179 c.p.p.
Norma sulle nullità assolute legate all'omessa citazione; la Corte distingue le nullità assolute (non sanabili) da quelle relative e ha ritenuto che qui non fosse configurata una nullità assoluta insanabile.
art. 183 e art. 184 c.p.p.
Prevedono le sanatorie generali e speciali: la scelta del rito abbreviato e la normativa successiva sono state ritenute idonee a sanare nullità diverse da quelle assolute.
art. 438, comma 6-bis, c.p.p.
Norma chiave: la richiesta del giudizio abbreviato esclude la deducibilità in Cassazione di nullità diverse da quelle assolute, producendo un effetto di sanatoria sulle nullità di ordine generale a regime intermedio.
artt. 624-bis e 625 c.p.
Norme penali che disciplinano il furto in abitazione e il furto semplice; la Corte ha ritenuto che la valutazione di responsabilità fondata sui medesimi elementi probatori fosse congrua e non viziata da travisamento tale da giustificare la cassazione.
art. 192 e art. 533 c.p.p.
Principi sulla motivazione e sul criterio di valutazione della prova: la Corte ha confermato che le decisioni di merito hanno fornito motivazione unitaria e contestuale della prova, conforme all'art. 192 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita i motivi di cassazione per vizio di motivazione: la Suprema Corte ha applicato il principio per escludere rilievi che richiedono rivalutazione di merito e ha ammesso la censura solo nei ristretti casi previsti dalla giurisprudenza sulla "doppia conforme".
Sezioni Unite, n. 12778 del 27/02/2020 (Speranza)
Giurisprudenza di riferimento sulla notificazione al detenuto ed efficacia dell'elezione di domicilio: la sentenza è stata richiamata dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto che, alla luce della scelta del rito abbreviato e delle risultanze processuali, essa non muti l'esito del caso concreto.
Sez. Un. Palumbo
Orientamento giurisprudenziale citato in tema di nullità e sanatorie; la Corte ha ribadito che, quando la violazione processuale non ha arrecato pregiudizio concreto ai diritti di difesa, la nullità non estende i suoi effetti agli atti successivi.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di conclusione indagini al detenuto ha regime protetto: la regola è la notificazione nel luogo di detenzione (art. 156 c.p.p.), ma la notifica al domicilio eletto, soprattutto se il domiciliatario è il difensore, può determinare una nullità relativa suscettibile di sanatoria.
- La scelta del rito abbreviato (art. 438 co. 6-bis c.p.p.) inibisce in Cassazione la deduzione di nullità diverse da quelle assolute: chi opta per il rito abbreviato perde la possibilità di far valere in Cassazione nullità sanabili, salvo che siano nullità assolute o che sia dimostrata l'assenza totale di conoscenza dell'atto.
- Per contestare con successo una notifica difettosa è necessario oltre che denunciare l'irregolarità anche fornire elementi che rendano credibile la mancata conoscenza dell'atto (es. assenza di effettiva rappresentanza o impossibilità di comunicazione), altrimenti il vizio viene considerato non idoneo a pregiudicare il processo.
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione globale e libera della prova: quando primo e secondo grado si conformano (doppia conforme) nella valutazione del medesimo compendio probatorio, le censure devono limitarsi a indicare omissioni o travisamenti decisivi; mere alternative interpretative dei fatti non sono ammissibili.
- Sulle determinazioni sanzionatorie, il giudice di legittimità interviene solo se emerge manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione dei criteri di individualizzazione; valutazioni motivate e coerenti in primo e secondo grado sono difficilmente superabili in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 777/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 778/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 779/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 780/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 781/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 782/2022 del 13/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →