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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22266/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso con due motivi principali: 1) nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e degli atti successivi per violazione del diritto di difesa, poiché il difensore aveva chiesto di partecipare all'udienza da remoto entro i termini indicati nel decreto ma la sua richiesta era stata ritenuta tardiva; 2) vizio di motivazione e mancanza di prova della responsabilità penale per furto di energia elettrica aggravato: il ricorrente sosteneva che non vi erano prove che fosse stato lui a collocare il magnete sul contatore e che la Corte di appello avrebbe illegittimamente invertito l'onere della prova richiedendo all'imputato di fornire alternative probatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 149/2020 (applicabile ratione temporis): la trattazione cartolare/insieme delle regole per la discussione orale implicano che la richiesta di discussione orale dovesse essere formulata entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza; la possibilità di collegamento da remoto è una modalità speciale di discussione orale e, dunque, richiedeva sia la tempestiva richiesta di discussione orale sia la comunicazione di partecipazione da remoto entro il giorno antecedente l'udienza. La richiesta del difensore è stata considerata tardiva e il Presidente ha correttamente rigettato l'istanza. Sul secondo punto la Cassazione ha ritenuto che la qualità di titolare del contratto e la disponibilità del locale dove era collocato il contatore possono costituire presunzione di responsabilità e che la Corte di appello non ha invertito l'onere della prova ma ha applicato il principio per cui l'imputato ha un onere di allegazione volto a indicare circostanze alternative rilevanti; quindi la prova di responsabilità è risultata sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato; il termine di prescrizione non era decorso per intero; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto-legge 19 ottobre 2020, n. 149 (art. 23)

    "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire."

    La Corte ha interpretato l'art. 23 nel senso che la partecipazione da remoto è una modalità di discussione orale e pertanto soggetta alle stesse regole temporali: va richiesta entro 15 giorni liberi prima dell'udienza la discussione orale e, poi, la partecipazione da remoto va comunicata entro il giorno precedente.

  • decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 16, comma 4)

    Richiamato come norma procedurale sulle modalità telematiche di trasmissione degli atti alla cancelleria; la Corte ha fatto riferimento alle regole su come vanno presentate e trasmesse le conclusioni e la documentazione telematica.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 24)

    Richiamata relativamente alle modalità di deposito e trasmissione telematica degli atti nelle controversie d'appello in periodo emergenziale.

  • codice di procedura penale (art. 616, comma 1)

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La partecipazione da remoto a un'udienza è considerata una forma di discussione orale e, dunque, è soggetta alle stesse scadenze e formalità previste per la richiesta di discussione orale: va richiesta tempestivamente (termine perentorio) e, se prevista, la modalità remota va comunicata nei termini indicati dal decreto di citazione.
  • La mancata tempestiva richiesta di discussione orale comporta la decadenza dalla facoltà di svolgerla e legittima il rigetto delle successive istanze tardive, senza che ciò configuri automaticamente violazione del diritto di difesa.
  • Nel reato di furto di energia elettrica mediante manomissione del contatore, la qualità di titolare della fornitura e la disponibilità del locale in cui è collocato il contatore costituiscono elementi presuntivi rilevanti a carico dell'imputato; tali presunzioni, se supportate da risultanze istruttorie, possono integrare prova sufficiente della responsabilità.
  • Il giudice non può formalmente invertire l'onere della prova: tuttavia l'imputato ha un onere di allegazione (non probatorio in senso tecnico-civile) di fatti e circostanze alternative e credibili che possano spiegare i fatti in modo diverso; la mancata proposta di alternative può indebolire la difesa.
  • In procedimenti con modalità telematiche emergenziali, è fondamentale osservare scrupolosamente i termini e le modalità di deposito, comunicazione e richiesta stabiliti dalle norme d'urgenza per non pregiudicare l'esercizio dei diritti processuali.

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