Sentenza n. 13819/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento del decreto prot. n.-OMISSIS-, del 7 febbraio 2023, notificato il successivo -OMISSIS-, del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza avente a oggetto la sospensione dal servizio del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno, a seguito della sottoposizione a procedimento penale per una fattispecie ritenuta particolarmente grave, ne ha disposto la sospensione cautelare dal servizio. Con il primo motivo ha dedotto l’incompetenza del Capo della Polizia–Direttore generale della pubblica sicurezza, sostenendo che il provvedimento dovesse essere adottato dal Ministro dell’Interno. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione della presunzione di innocenza, l’indeterminatezza della durata della sospensione e la violazione del principio di proporzionalità, oltre a difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento. Con il terzo motivo ha contestato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo l’insussistenza di ragioni di urgenza. Con il quarto motivo ha dedotto il difetto o l’apoditticità della motivazione, anche in relazione al positivo rendimento in servizio e alla gravità del reato richiesta dall’art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981, nonché la contraddittorietà con precedenti valutazioni della medesima fattispecie.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla competenza, ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, introdotta dal d.lgs. n. 29/1993 e confluita nel d.lgs. n. 165/2001, abbia superato la competenza ministeriale prevista dall’art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981. La sospensione cautelare dal servizio costituisce un atto di gestione del personale e rientra quindi nella competenza del Capo della Polizia–Direttore generale della pubblica sicurezza. Il richiamo alla presunzione di innocenza è stato ritenuto inconferente, poiché la misura ha natura cautelare e precauzionale e non presuppone una condanna penale. È stata esclusa anche l’indeterminatezza della durata, essendo la sospensione motivata in relazione al procedimento penale e alle sue fasi di sviluppo. Il principio di proporzionalità non è stato violato, poiché l’Amministrazione ha valutato l’idoneità della misura anche in ragione dei pregiudizi arrecati alla fiducia necessaria per l’esercizio di delicate funzioni istituzionali. Il TAR ha poi ritenuto non necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione della natura cautelare e urgente della sospensione, che prescinde dall’accertamento definitivo della responsabilità disciplinare o penale. Infine, ha escluso il difetto di motivazione: per applicare la sospensione facoltativa è sufficiente la sottoposizione a procedimento penale per un reato particolarmente grave, idoneo a suscitare allarme e turbamento, senza necessità di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Quando i reati contestati sono di gravità tale da rendere inopportuna la permanenza in servizio, non è richiesta una motivazione particolarmente estesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981
Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell’ufficio dal quale dipende
Prevede una sospensione cautelare facoltativa per il dipendente sottoposto a procedimento penale per un reato particolarmente grave. La misura non richiede una condanna, un provvedimento restrittivo o un accertamento definitivo della responsabilità.
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
Ha introdotto la distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, incidendo sulla competenza prevista dall’art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981.
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Attribuisce alla dirigenza le funzioni di gestione amministrativa precedentemente devolute agli organi di direzione politica; la sospensione cautelare dal servizio è qualificata come atto di gestione del personale.
artt. 1, 3, 7 e seguenti, l. 241/1990
Le disposizioni invocate dal ricorrente non impongono, nel procedimento per la sospensione cautelare ex art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981, la previa comunicazione di avvio né un livello di istruttoria e motivazione pari a quello proprio del procedimento disciplinare di merito.
art. 21-quater l. 241/1990
Invocato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla sospensione, non risulta oggetto di una specifica applicazione autonoma nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- La sospensione cautelare facoltativa dal servizio prevista per il personale della pubblica sicurezza costituisce un atto di gestione del personale; dopo la riforma della dirigenza pubblica, la relativa competenza spetta all’organo dirigenziale competente e non necessariamente al Ministro indicato dalla formulazione originaria della norma.
- La sospensione cautelare dal servizio ha natura precauzionale e non sanzionatoria: può essere adottata in presenza della sottoposizione a procedimento penale per un reato particolarmente grave, senza che occorrano una condanna definitiva, un provvedimento restrittivo della libertà personale o un previo accertamento della responsabilità.
- Il procedimento per l’adozione della sospensione cautelare ex art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981 non richiede la previa comunicazione di avvio, in ragione della natura cautelare e urgente della misura.
- La motivazione della sospensione cautelare può essere sintetica quando i reati contestati siano oggettivamente idonei a suscitare allarme e turbamento e rendano inopportuna la permanenza in servizio; non è necessario lo stesso approfondimento istruttorio e motivazionale del procedimento disciplinare di merito.
- La valutazione di proporzionalità della sospensione può fondarsi anche sulla necessità di preservare la fiducia richiesta dall’esercizio di delicate funzioni istituzionali e sulla prevenzione dei pregiudizi derivanti dalla permanenza in servizio durante il procedimento penale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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