Cassazione Civile, Ordinanza n. 16250/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La controversia nasce da un decreto della Corte d’appello che, in sede di opposizione proposta dal Ministero, aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001. La Corte territoriale aveva ritenuto che il termine semestrale per proporre la domanda decorresse dal passaggio in giudicato di una sentenza del Consiglio di Stato definita senza applicare la proroga COVID prevista per i procedimenti civili, ma solo la diversa sospensione prevista per i giudizi amministrativi. La società ricorrente ha impugnato il decreto per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 36, comma 3, d.l. n. 23/2020, sostenendo che la proroga emergenziale dovesse applicarsi anche ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, con conseguente errata individuazione del dies a quo del termine di decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001; (2) violazione degli artt. 327 c.p.c., 36, comma 1, d.l. n. 23/2020, art. 111, comma 8, Cost., degli artt. 4, 91 e 110 c.p.a. e dell’art. 362 c.p.c., deducendo che il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato costituisce impugnazione soggetta alla sospensione generale dei termini prevista per i procedimenti civili e non alla disciplina speciale del processo amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, affermando che la sentenza del Consiglio di Stato diventa definitiva solo alla scadenza del termine per il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, incluso il vizio di eccesso di potere giurisdizionale. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione, occorre applicare la sospensione generale dei termini processuali prevista dall’art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020, e non la sola proroga limitata ai termini di notificazione dei ricorsi prevista dall’art. 36, comma 3, d.l. n. 23/2020. Sulla base di tale criterio, la sentenza presupposta è stata considerata passata in giudicato in data 16/11/2020 e la domanda del 7/5/2021 è stata ritenuta tempestiva. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione per il riesame della domanda di equa riparazione e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 89/2001
il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento che definisce il giudizio presupposto.
art. 327 c.p.c.
viene richiamato come parametro per individuare il passaggio in giudicato e la decorrenza dei termini di impugnazione.
art. 36, comma 3, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. in L. 5 giugno 2020, n. 40
dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi
la Corte d’appello lo aveva applicato in modo restrittivo ai giudizi amministrativi, ritenendo che riguardasse solo i termini di notificazione dei ricorsi; la Cassazione esclude che esso governi l’impugnazione con ricorso per cassazione avverso sentenza del Consiglio di Stato ai fini del giudicato rilevante per l’equa riparazione.
art. 84, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
richiamato per la sospensione emergenziale inizialmente operante per 38 giorni secondo il giudice di merito.
art. 83, commi 1 e 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27
sospende il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali e, per la stessa durata, anche i termini per la proposizione delle impugnazioni e in genere tutti i termini procedurali.
art. 111, comma 8, Cost.
viene richiamato per fondare la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione.
artt. 4, 91 e 110 c.p.a.
richiamati dalla ricorrente per contestare la qualificazione del giudizio e la disciplina applicata dal giudice di merito.
art. 362 c.p.c.
richiamato in relazione al ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione avverso decisioni del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Ai fini della domanda di equa riparazione, la "definitività" del giudizio presupposto coincide con il momento in cui la decisione non è più suscettibile di essere revocata, modificata o riformata con l’impugnazione ancora esperibile, non con la sola pubblicazione della sentenza che lo definisce.
- La sentenza del Consiglio di Stato diventa definitiva, agli effetti dell’art. 4 L. n. 89/2001, solo alla scadenza del termine per il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, poiché in tale ambito rientra anche l’eccesso di potere giurisdizionale.
- Quando il termine per proporre una domanda giudiziale dipende dal passaggio in giudicato di una sentenza, occorre fare riferimento a elementi formali certi e univoci, evitando interpretazioni che possano variare in ragione di valutazioni discrezionali.
- La sospensione emergenziale dei termini processuali si applica, per le impugnazioni rientranti nell’area civile, anche ai termini per la proposizione dei mezzi di impugnazione e non soltanto agli atti di notificazione, salvo diversa e specifica previsione normativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15992/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15995/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16001/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16002/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16003/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →