Cassazione Civile, Ordinanza n. 04982/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (farmacia)
La controversia
Una azienda sanitaria locale propose opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal titolare di una farmacia convenzionata per il pagamento del corrispettivo di forniture di medicinali rese a favore di assistiti del servizio sanitario nazionale nel mese di giugno 2009, contestando in particolare l'applicazione degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 e sostenendo che il rapporto tra ASL e farmacie avesse natura concessoria e fosse regolato dall'Accordo Collettivo Nazionale approvato con d.P.R. n. 371 del 1998, nonché che il decreto legislativo del 2002 non si applicasse ai contratti anteriori all'8 agosto 2002. Il farmacista resistette, deducendo l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in altri giudizi analoghi tra le stesse parti, nei quali sarebbe stata riconosciuta l'applicabilità degli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002. La Corte d'appello accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'ASL al pagamento della sorte capitale con interessi legali, ponendo metà delle spese di entrambi i gradi a carico del farmacista. In cassazione il ricorrente censurò, con un primo motivo, la regolamentazione delle spese, sostenendo che, avendo la domanda monitoria ottenuto comunque accoglimento parziale, vi fosse soccombenza reciproca o comunque non vi fosse base per addossargli spese; con un secondo motivo, denunciò la violazione delle norme sul giudicato esterno, sostenendo che il certificato di mancata proposizione dell'appello fosse sufficiente a provare il passaggio in giudicato della precedente decisione e che, in assenza di contestazioni, l'onere probatorio dovesse ritenersi assolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, ritenendo non provata la formazione del giudicato esterno perché la prova del passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro processo richiede, salvo ammissione esplicita della controparte, la produzione della copia della sentenza munita della certificazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c., non surrogabile da un semplice certificato di mancata iscrizione a ruolo dell'appello. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione della soccombenza va compiuta in base all'esito finale della lite: poiché il creditore aveva comunque ottenuto il riconoscimento del capitale, sia pure con interessi legali anziché moratori, non poteva essere considerato soccombente e non poteva essere condannato, neppure in parte, alle spese, ferma la possibilità di compensazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rideterminando il regolamento delle spese di merito: compensazione per metà e condanna dell'opponente al residuo; inoltre ha posto a carico della controricorrente metà delle spese del giudizio di legittimità, compensando il resto.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Le spese devono seguire la soccombenza, valutata in relazione all'esito finale della lite.
art. 92 c.p.c.
È possibile la compensazione delle spese, ma non la condanna della parte comunque vittoriosa nel merito a sopportarne una quota quando non ricorra una vera soccombenza reciproca.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno può essere opposto solo se ne sia provata la formazione.
art. 2967 c.c.
L'onere della prova del giudicato esterno grava sulla parte che lo eccepisce.
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione non esonera, di per sé, dalla prova del giudicato esterno.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La prova del passaggio in giudicato richiede la certificazione del cancelliere sulla copia della sentenza.
art. 348 c.p.c.
Il semplice decorso dei termini o la mancata iscrizione a ruolo dell'appello non equivalgono a prova del giudicato.
art. 287 c.p.c.
L'errata indicazione del giudice che ha pronunciato la sentenza è un mero errore materiale emendabile se non genera incertezza sul provvedimento.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza per il solo capo sulle spese e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito.
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
La Corte non si pronuncia nel merito dell'applicabilità degli interessi moratori, perché la censura decisiva riguarda le spese e il giudicato esterno; nel contesto della lite, la questione era stata sollevata per negarne l'applicazione al rapporto tra ASL e farmacia.
d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371
Richiamato come regolamento esecutivo dell'Accordo Collettivo Nazionale che disciplina i rapporti tra ASL e farmacie.
L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 28
Richiamato per qualificare le farmacie come convenzionate con il SSN nel quadro della disciplina pubblicistica del rapporto.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 2
Richiamato quale base normativa dell'Accordo Collettivo Nazionale che regola il rapporto tra servizio sanitario e farmacie.
Massime di principio
- Chi eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provarne l'effettiva formazione; la prova non è automaticamente dispensata dalla sola mancata contestazione della controparte, salvo un'esplicita ammissione del giudicato.
- La prova del passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio si fornisce, in via ordinaria, mediante la produzione della copia della sentenza munita della certificazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c.; certificazioni diverse o equivalenti solo in apparenza non sono sufficienti.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il regolamento delle spese va compiuto avendo riguardo all'esito finale della controversia: se il creditore opposto ottiene comunque il riconoscimento del proprio credito, anche solo parzialmente rispetto a quanto richiesto nel monitorio, non può essere considerato soccombente ai fini di una condanna, neppure parziale, alle spese.
- La revoca integrale del decreto ingiuntivo non implica di per sé la soccombenza dell'opposto quando la domanda sostanziale venga comunque accolta in parte; in simili casi può operare la compensazione, ma non la ripartizione delle spese a carico della parte che è risultata sostanzialmente vittoriosa.
- L'erronea indicazione del giudice che ha emesso una sentenza prodotta in giudizio, se non genera incertezza sull'identificazione del provvedimento, integra un mero errore materiale emendabile e non incide sulla valutazione della prova del giudicato.
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