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Sentenza

Sentenza n. 7054/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione - della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato la ricorrente alla posizione n. 9.074 e non nella superiore n. 2.234, e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitale, a causa della mancata valutazione della riserva posseduta dalla candidata ricorrente per aver svolto il Servizio Civile Universale; - di ogni verbale di Commissione di Valutazione; - dell’eventuale verbale di Commissione relativo alla valutazione dei titoli di riserva della candidata; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e conseguenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento - del diritto della candidata ricorrente di ottenere la corretta valutazione all’interno della graduatoria finale in virtù del titolo di riserva posseduto e per l’inserimento della sua posizione dal n. 9.074 al n. 2.234 della graduatoria, e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitale; nonché per la condanna - della P.A. a modificare la posizione in graduatoria della ricorrente dal n. 9.074 al n. 2.234 della graduatoria, e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitale; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. - della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria della ricorrente dal n. 9.074 al n. 2.234 della graduatoria, e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitale; nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202602775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente la riserva connessa allo svolgimento del Servizio Civile Universale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, deducendo la violazione della lex specialis, dei principi di buona fede e correttezza e dell'art. 4 del d.P.R. n. 487/1994. Ha sostenuto di aver indicato il titolo di riserva derivante dallo svolgimento del Servizio Civile Universale nella sezione del modulo relativa alle esperienze lavorative, pur avendo dichiarato nella domanda di non essere in possesso di titoli di riserva. Ha inoltre dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto correggere la dichiarazione, anche mediante soccorso istruttorio, e collocarla nella posizione n. 2.234 anziché nella n. 9.074, chiedendo l'annullamento della graduatoria, l'accertamento del diritto alla corretta collocazione, la reintegrazione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento. Il controinteressato ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere pregiudicato dall'eventuale accoglimento, poiché titolare di un diverso titolo di riserva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del controinteressato, rilevando che il suo titolo di riserva ai sensi della l. n. 68/1999 era diverso da quello dedotto dalla ricorrente e che l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe inciso sulla sua posizione. Nel merito ha respinto il ricorso. La ricorrente aveva espressamente dichiarato, nella domanda resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non possedere titoli di riserva; tale condotta non costituisce una mera omissione, ma una dichiarazione incompatibile con la successiva pretesa di far valere il titolo. Il Collegio ha applicato il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede previsto dall'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Ha escluso l'attivazione del soccorso istruttorio, poiché esso avrebbe consentito di superare un errore dichiarativo imputabile alla concorrente, in violazione della par condicio competitorum. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    nemo potest venire contra factum proprium

    Il dovere di buona fede impedisce al concorrente di contraddire una propria precedente dichiarazione espressa resa nella domanda di partecipazione.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000

    La dichiarazione della candidata circa l'assenza di titoli di riserva è stata resa nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive previste da tali disposizioni.

  • art. 4 d.P.R. n. 487/1994

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al mancato riconoscimento del titolo di riserva; il TAR ha respinto la censura.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato per il risarcimento in forma specifica e, in subordine, per il danno da lesione dell'affidamento; tali domande non sono state accolte in quanto il ricorso principale è stato respinto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali particolari.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il candidato che dichiari espressamente nella domanda di non possedere titoli di riserva non può successivamente pretendere il riconoscimento di un titolo incompatibile con la propria dichiarazione, invocando che lo stesso sia stato indicato in altra sezione del modulo o mediante successive comunicazioni.
  • Il principio di autoresponsabilità impone ai concorrenti di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella compilazione della domanda di partecipazione; il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire o modificare una dichiarazione espressa relativa al possesso di un requisito o titolo.
  • Il soccorso istruttorio non è attivabile quando la regolarizzazione della domanda comporterebbe una modifica sostanziale della dichiarazione originaria e attribuirebbe al concorrente un vantaggio incompatibile con la par condicio competitorum.
  • Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione, preclude al concorrente di contraddire una propria dichiarazione espressa resa nella domanda di partecipazione a una procedura selettiva.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PAConcorrenza ed evidenza pubblica

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