Sentenza del 20/12/2017 n. 5532 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cartella di pagamento - Notifica - Forme semplificate - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta regolare. Il concessionario può notificare la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di ulteriori formalità proprie della notificazione ordinaria, quando ricorrono i presupposti della forma semplificata. La sottoscrizione della cartolina da parte del portiere dello stabile costituisce prova della ricezione e dell'avvenuta notificazione dell'atto al contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento non fosse stata validamente notificata, poiché il relativo avviso di ricevimento della raccomandata era stato sottoscritto dal portiere dello stabile in cui risiedeva. La contestazione riguardava quindi l'idoneità della forma semplificata di notificazione a mezzo del servizio postale e la validità della consegna a persona diversa dal destinatario.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento mediante servizio postale
Il concessionario per la riscossione può notificare le cartelle di pagamento utilizzando la forma semplificata a mezzo del servizio postale, mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La notificazione della cartella può essere validamente effettuata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, secondo una procedura semplificata.
Regole sulla consegna della raccomandata al portiere dello stabile
La sottoscrizione della cartolina attestante la ricezione da parte del portiere dello stabile in cui risiede il contribuente costituisce evidenza della regolare notifica dell'atto.
La consegna al portiere è idonea a dimostrare il perfezionamento della notificazione, salvo prova concreta di irregolarità o di mancata riferibilità della consegna allo stabile e al destinatario.
Massime di principio
- Le cartelle di pagamento possono essere notificate con modalità semplificate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, se la procedura prevista è rispettata.
- La ricezione della raccomandata da parte del portiere dello stabile può essere sufficiente a provare la regolarità della notifica, anche se il plico non è stato consegnato personalmente al contribuente.
- Per contestare efficacemente la notifica non basta dedurre genericamente di non aver ricevuto personalmente l'atto: occorre dimostrare uno specifico vizio della procedura o l'inaffidabilità della consegna.
- La regolarità formale della notifica non esclude la possibilità di contestare il contenuto della cartella o la fondatezza della pretesa, che costituiscono questioni distinte.
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