Sentenza del 29/02/2016 n. 564 - Comm. Trib. Prov. Genova
Processo tributario - atti dell'Agente della Riscossione - individuazione parte resistente - artt. 10 - 18. C. 4, D.Lgs. n. 546/92
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per errata individuazione della parte resistente. In una controversia riguardante atti dell'Agente della Riscossione, non è sufficiente citare soltanto l'Agenzia delle Entrate: deve essere chiamato in giudizio anche, o secondo i casi principalmente, l'Agente della Riscossione competente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguardava un'intimazione di pagamento e una cartella di pagamento della quale il contribuente contestava la mancata precedente notifica. Tuttavia, il ricorso individuava come unica parte resistente l'Agenzia delle Entrate, senza coinvolgere l'Agente della Riscossione. Poiché la legittimazione passiva deve essere individuata in relazione all'atto impugnato e all'amministrazione che lo ha emesso o notificato, l'omessa chiamata dell'Agente della Riscossione rende il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 10
La norma individua le parti del processo tributario e rileva ai fini della corretta individuazione del soggetto legittimato a stare in giudizio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 18, comma 4
La corretta indicazione delle parti nel ricorso è essenziale; l'individuazione errata o incompleta del resistente può determinare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando si impugnano atti della riscossione, occorre identificare il soggetto che ha emesso o notificato l'atto e citarlo correttamente in giudizio.
- L'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione sono soggetti distinti: la contestazione della pretesa tributaria può coinvolgere l'ente impositore, mentre la contestazione di vizi propri della cartella, dell'intimazione o della notifica deve normalmente coinvolgere l'Agente della Riscossione.
- Se il ricorso riguarda sia la legittimità del tributo sia vizi propri degli atti esecutivi o della loro notificazione, è prudente chiamare in giudizio sia l'ente impositore sia l'Agente della Riscossione, per evitare pronunce di inammissibilità o difetti di contraddittorio.
- La mancata notifica della cartella può consentire di contestarla insieme all'intimazione di pagamento, ma non esonera il contribuente dall'individuare correttamente il soggetto resistente in relazione all'atto impugnato.
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