Ordinanza n. 440/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2720/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento della Questura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Campania deducendo, per quanto emerge dal testo, l'illegittimità della valutazione amministrativa fondata su diversi precedenti penali e di polizia e sostenendo il proprio radicamento sociale mediante la titolarità di un impiego. Non ha tuttavia esplicitato la sussistenza del periculum in mora né indicato ulteriori elementi di radicamento sociale, quali ragioni familiari, idonei a prevalere sulle esigenze di ordine pubblico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto decisiva, da un lato, l'assenza di una specifica allegazione del periculum in mora e, dall'altro, la circostanza che la Questura avesse dato conto di diversi precedenti penali e di polizia, complessivamente considerati, tali da non rendere irragionevole l'operato dell'Amministrazione. Il solo possesso di un impiego non è stato ritenuto sufficiente, in assenza di ulteriori ragioni di radicamento sociale, a prevalere sulle esigenze di ordine pubblico. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello avverso le ordinanze cautelari; la disposizione è richiamata quale base processuale dell'impugnazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'appellante deve allegare e rendere concretamente riconoscibile il periculum in mora; la sua mancata esplicitazione concorre a escludere la concessione della tutela cautelare.
- La valutazione amministrativa fondata sulla considerazione complessiva di diversi precedenti penali e di polizia non è irragionevole quando tali elementi siano stati adeguatamente rappresentati dall'autorità competente.
- Il mero possesso di un impiego, se non accompagnato da ulteriori elementi di radicamento sociale, non è sufficiente a far prevalere l'interesse individuale sulle esigenze di ordine pubblico connesse ai precedenti penali e di polizia.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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