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Sentenza

Sentenza n. 4495/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il rigetto dell’istanza di riesame in autotutela relativa all’archiviazione del procedimento per l’adozione dell’ammonimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il procedimento amministrativo era stato avviato su istanza della controinteressata, che aveva denunciato contatti, messaggi, doni e proposte affettive non gradite, ritenuti idonei a generare turbamento. La Questura aveva archiviato il procedimento non negando la sussistenza dei fatti, ma ritenendo cessate le condotte e non raggiunta la soglia di pericolosità necessaria per l’adozione dell’ammonimento previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009. L’interessato aveva chiesto il riesame, deducendo l’esistenza di una pregressa relazione sentimentale, il difetto di istruttoria e l’inadeguatezza della motivazione. Il rigetto dell’istanza di riesame era stato impugnato davanti al TAR, unitamente alla domanda risarcitoria di euro 8.150,00 per le spese sostenute nel procedimento amministrativo. In appello sono state riproposte le censure di difetto di interesse, travisamento dei fatti, violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, incoerenza della valutazione amministrativa, mancata considerazione della relazione sentimentale e omessa verifica della credibilità delle dichiarazioni della controinteressata. L’appellante ha inoltre sostenuto che le condotte non integrassero gli elementi degli atti persecutori, ma fossero riconducibili a mere molestie.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto dubbio l’interesse ad agire, poiché l’archiviazione, confermata in sede di riesame, aveva già escluso l’adozione dell’ammonimento e l’appellante perseguiva soltanto una diversa qualificazione dei fatti e una modifica della motivazione per finalità reputazionali, senza una concreta e attuale utilità giuridica. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo corretta la valutazione della Questura. L’amministrazione, nell’ambito di un istituto preventivo, non deve compiere un accertamento pieno di natura penalistica, ma formulare un giudizio prognostico sull’idoneità delle condotte a porre in pericolo la sicurezza personale della presunta vittima. La cessazione dei comportamenti, l’assenza di escalation e la loro complessiva contenuta offensività giustificavano il mancato superamento della soglia di pericolosità, pur senza escludere radicalmente la sussistenza dei fatti. I parametri penalistici relativi agli atti persecutori non erano vincolanti nel procedimento amministrativo, fondato su una valutazione autonoma, sintetica e globale. L’istruttoria era stata ritenuta adeguata, anche perché rinnovata in sede di riesame, con escussione dei soggetti indicati, esame delle versioni contrapposte e motivazione intellegibile. La prospettata relazione sentimentale non era stata accertata univocamente e, comunque, non avrebbe imposto una diversa conclusione. Esclusa l’illegittimità dell’azione amministrativa, è stata respinta anche la domanda risarcitoria. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 11/2009

    La disposizione attribuisce all’amministrazione un potere preventivo fondato su un giudizio prognostico circa l’idoneità delle condotte a porre in pericolo la sicurezza personale della presunta vittima, distinto dall’accertamento penalistico degli atti persecutori.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza del presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento amministrativo finalizzato all’adozione dell’ammonimento previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, l’amministrazione deve formulare un giudizio prognostico sulla pericolosità delle condotte per la sicurezza personale della presunta vittima, senza dover svolgere un accertamento pieno di natura penalistica.
  • La mancata adozione dell’ammonimento può essere motivata dal mancato superamento della soglia di pericolosità, anche quando l’amministrazione non escluda radicalmente la sussistenza dei fatti, qualora valorizzi la cessazione delle condotte, l’assenza di escalation e la loro complessiva contenuta offensività.
  • Nel procedimento amministrativo preventivo per l’ammonimento, i parametri penalistici degli atti persecutori non sono vincolanti, poiché la valutazione amministrativa è autonoma, sintetica e globale e non richiede necessariamente l’accertamento di un grave e perdurante stato d’ansia o dell’alterazione delle abitudini di vita.
  • L’esistenza di una pregressa relazione sentimentale, ove non accertata in modo univoco, non esclude di per sé la rilevanza preventiva delle condotte e non impone all’amministrazione una diversa conclusione.
  • È privo di concretezza e attualità l’interesse a ricorrere diretto esclusivamente a ottenere una modifica della motivazione di un provvedimento già sostanzialmente favorevole, quando la richiesta persegua soltanto una diversa qualificazione dei fatti per finalità ideali o reputazionali.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione nella lettura del materiale istruttorio quando l’istruttoria sia adeguata e la motivazione congrua, intellegibile e non affetta da manifesta illogicità o travisamento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAutotutelaMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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