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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25619/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha richiesto l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre a sanzioni e interessi, per operazioni riferite all'anno 2012. L'atto era stato notificato a chi gestiva una ricevitoria collegata a un bookmaker con sede a Malta, privo di concessione e autorizzazione in Italia, che raccoglieva scommesse, incassava le poste e pagava le vincite. La contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo, con sette motivi di ricorso, in sintesi: che mancasse il presupposto soggettivo e oggettivo dell'imposta; che fosse errato il presupposto territoriale; che vi fossero violazioni del diritto unionale, del principio di uguaglianza, di capacità contributiva, di equo processo e del legittimo affidamento; che la CTR avesse omesso di pronunciarsi su varie doglianze e avesse aderito alla sentenza di primo grado senza adeguata motivazione. È stata anche chiesta rimessione alla Corte di giustizia e, sul quarto motivo, alla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi processuali sull'omessa pronuncia e sulla motivazione della sentenza di merito, osservando che il giudice non deve esaminare analiticamente ogni argomento se la decisione rende incompatibili le tesi non espressamente affrontate. Nel merito, ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e unionale già formatasi sulla materia, affermando che l'imposta unica colpisce l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, anche quando il gestore operi per conto di bookmaker esteri o privi di concessione. Ha escluso la violazione dei principi di capacità contributiva, uguaglianza, non discriminazione, libertà di prestazione di servizi e legittimo affidamento. Ha inoltre rilevato che la declaratoria di illegittimità costituzionale opera solo per le annualità d'imposta anteriori al 2011, non utili nel caso di specie, relativo al 2012. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza delle decisioni della Corte costituzionale e della Corte di giustizia.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari; la Corte ritiene sufficiente una motivazione concisa che renda compatibile il rigetto delle tesi non espressamente esaminate.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è valida se espone gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione, senza necessità di confutare singolarmente ogni allegazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno della motivazione per relationem e dell'adesione ai precedenti conformi.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata implica il rigetto della pretesa non esaminata espressamente.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 35

    richiamato tra le norme processuali sulla motivazione delle decisioni tributarie.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    interpretato nel senso che soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca, anche senza concessione, concorsi pronostici o scommesse, anche per conto di terzi e anche all'estero.

  • art. 1 d.lgs. n. 504 del 1998

    l'imposta unica è dovuta per concorsi pronostici e scommesse di qualunque tipo, anche se svolti all'estero.

  • art. 1, comma 66, lett. a), legge n. 220 del 2010

    la norma chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche se la raccolta del gioco avviene in assenza o inefficacia della concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010

    la disposizione interpretativa individua come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse con qualunque mezzo, anche per conto di terzi e anche se ubicati all'estero; se l'attività è svolta per conto terzi, questi è obbligato solidalmente.

  • art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 288 del 1998

    richiamato in relazione al quadro normativo dell'imposta unica e al riparto di competenze nel settore.

  • art. 16 d.m. economia e finanze 10 marzo 2006, n. 111

    prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

  • art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014

    indica un imponibile forfetario collegato al triplo della media della raccolta nella provincia ove è ubicato l'esercizio o punto di raccolta.

  • art. 56 TFUE

    la Corte esclude che la disciplina italiana integri una restrizione discriminatoria della libera prestazione di servizi.

  • art. 117 Cost.

    il richiamo al parametro convenzionale e unionale non conduce a invalidare la disciplina applicata.

  • art. 53 Cost.

    la Corte ritiene non violato il principio di capacità contributiva, valorizzando la possibilità di traslazione del tributo nel rapporto tra ricevitoria e bookmaker.

  • art. 3 Cost.

    la disciplina non viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza, secondo quanto già accertato dalla Corte costituzionale.

  • art. 6 CEDU

    la retroattività della norma interpretativa è ritenuta compatibile con il giusto processo perché sorretta da un motivo imperativo di interesse generale, cioè la soluzione di un'incertezza interpretativa.

  • art. 267 TFUE

    richiamato nell'istanza di rinvio pregiudiziale, ma la Corte esclude la necessità di sottoporre ulteriori questioni alla Corte di giustizia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando, pur in assenza di una confutazione espressa di ogni singola allegazione, la motivazione adottata sia logicamente incompatibile con la pretesa della parte e ne comporti il rigetto implicito.
  • In materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il presupposto impositivo è l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio nazionale, non la sola scommessa in sé; il tributo colpisce il servizio di gioco e non il singolo evento scommesso.
  • Ai fini dell'imposta unica, è soggetto passivo non solo il concessionario, ma anche chi gestisce scommesse senza concessione, per conto proprio o di terzi, anche tramite mezzi telematici e anche se il bookmaker è stabilito all'estero.
  • La disciplina che assoggetta a imposta le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione non viola, di per sé, il principio di capacità contributiva se il rapporto economico consente la traslazione dell'onere fiscale attraverso la regolazione delle commissioni.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa opera solo per il periodo anteriore al 2011, quando le condizioni negoziali erano già cristallizzate e mancava la possibilità di traslare l'imposta; per i rapporti successivi o ancora in corso la norma conserva efficacia interpretativa.
  • Non sussiste violazione della libertà di prestazione dei servizi o del principio di non discriminazione quando la disciplina fiscale si applica in modo uniforme a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, a prescindere dalla sede del bookmaker.
  • Il riconoscimento, in sede penale, della non punibilità dell'attività di raccolta scommesse per contrasto con il diritto unionale non incide automaticamente sulla soggettività passiva ai fini tributari, se la normativa fiscale individua espressamente il gestore come debitore d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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