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Sentenza

Sentenza n. 4663/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202511669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 24 giugno 2024 un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ritenuto abilitante all’insegnamento di sostegno. Ha dedotto che, decorso il termine previsto dalla legge, l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento con un provvedimento espresso. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito, depositando una nota del Ministero dell’Università e della Ricerca che contestava l’utilizzabilità della documentazione prodotta e l’esistenza stessa del titolo come abilitante, chiedendo chiarimenti sulla normativa spagnola applicabile. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, l’Amministrazione ha documentato di avere comunicato il 5 febbraio 2026 un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. La ricorrente ha presentato osservazioni il 23 febbraio 2026. La questione riguardava quindi la permanenza dell’obbligo di provvedere nonostante la richiesta documentale e il preavviso di diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente individuato nel Ministero dell’Istruzione, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’amministrazione competente a concludere il procedimento. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’obbligo di provvedere, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine legale senza l’adozione di un provvedimento conclusivo. Ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Il TAR ha escluso che potessero superare l’inerzia sia la richiesta documentale proveniente dal Ministero dell’Università e della Ricerca sia il preavviso di diniego. Quest’ultimo è un atto interlocutorio ed endoprocedimentale, privo di contenuto provvedimentale definitivo, volto ad attivare il contraddittorio procedimentale; non equivale quindi a un diniego implicito né adempie all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e definitivo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato ordinato di pronunciarsi entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nella conclusione del procedimento, amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nel giudizio contro il silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. n. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE, rilevante per il termine e il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego ha funzione interlocutoria e partecipativa e non costituisce provvedimento conclusivo, né supera il silenzio-inadempimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso; tale obbligo non è assolto dal preavviso di diniego.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha determinato la denominazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, competente alla conclusione del procedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento finale, sono sufficienti a fondare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
  • Il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 è un atto endoprocedimentale, interlocutorio e partecipativo; non ha contenuto provvedimentale definitivo, non equivale a un diniego implicito e non supera il silenzio-inadempimento.
  • Nel giudizio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il giudice deve ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, conclusivo e definitivo, anche quando durante il processo sia stato comunicato un preavviso di diniego.
  • La richiesta di documentazione formulata nel corso del procedimento non esclude l’obbligo di provvedere quando il termine legale per la conclusione sia già scaduto e l’amministrazione non abbia adottato un provvedimento finale.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’amministrazione deve concludere il procedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa e deve esercitare il potere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleOttemperanza e commissario ad acta

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