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Ordinanza

Ordinanza n. 4487/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3206/24;

Giustizia amministrativa202505165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3206/24

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3206/24 nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La notifica del ricorso è stata effettuata all’indirizzo PEC del Ministero, anziché presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato, cui spetta il patrocinio obbligatorio delle amministrazioni statali. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha rilevato la nullità della notifica per essere stata effettuata presso un destinatario diverso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato. Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 148/2021, ha espunto dall’art. 44, comma 4, c.p.a. la condizione che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notifica entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2026; non è stata decisa la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 1 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    in base a quanto previsto dell’art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ha invece il patrocinio obbligatorio per le amministrazioni dello Stato

    Le amministrazioni dello Stato sono assistite in giudizio in via obbligatoria dall’Avvocatura dello Stato; la notifica del ricorso va quindi rinnovata presso l’Avvocatura competente.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    la sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021 ha espunto dall'art. 44 c. 4 c.p.a., l'inciso in base al quale, in caso di nullità della notifica del ricorso, cui faccia seguito la mancata costituzione in giudizio del suo destinatario, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, “ se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante ”.

    In caso di nullità della notifica e mancata costituzione del destinatario, il giudice ordina la rinnovazione entro un termine perentorio senza dover verificare che l’esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante.

Massime di principio

  • Quando un ricorso è notificato a un’amministrazione statale anziché alla competente Avvocatura dello Stato, cui spetta il patrocinio obbligatorio, il giudice può ordinare la rinnovazione della notifica.
  • In caso di nullità della notificazione del ricorso e mancata costituzione del destinatario, la rinnovazione deve essere disposta entro un termine perentorio senza la condizione che l’esito negativo della notifica sia dovuto a causa non imputabile al notificante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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