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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-530/19

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 maggio 2020. — Nord Stream AG contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Energia – Mercato interno del gas naturale – Direttiva (UE) 2019/692 – Inserimento nella direttiva 2009/73/CE dell’articolo 49 bis riguardante l’adozione di decisioni in deroga a talune disposizioni della direttiva – Applicazione della direttiva 2009/73 ai gasdotti da o verso paesi terzi – Contestazione del termine del 24 maggio 2020 per la concessione di deroghe agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73 – Mancanza di incidenza diretta – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità. — Causa T-530/19

Giurisprudenza europea62019TO0530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Nord Stream AG contro la direttiva (UE) 2019/692, che estende l’applicazione della direttiva gas ai gasdotti tra Stati membri e paesi terzi. La società contestava in particolare il termine del 24 maggio 2020 per decidere sulle deroghe previste dal nuovo articolo 49 bis della direttiva 2009/73/CE. Il Tribunale ha ritenuto che la direttiva non producesse effetti diretti sulla sua situazione giuridica prima del recepimento nazionale e che la ricorrente non fosse neppure individualmente interessata.

Ricorso di annullamento proposto da Nord Stream AG contro la direttiva (UE) 2019/692: ricevibilità del ricorso avverso la norma che impone di decidere le deroghe entro il 24 maggio 2020 e verifica dell’incidenza diretta e individuale.

La questione giuridica

Se Nord Stream AG fosse legittimata a proporre ricorso di annullamento contro una direttiva legislativa dell’Unione, e in particolare contro l’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/692 nella parte in cui inserisce l’articolo 49 bis, paragrafo 3, prima frase, nella direttiva 2009/73/CE, sostenendo che il termine del 24 maggio 2020 per decidere sulle deroghe ledeva direttamente e individualmente la sua posizione giuridica.

Principio di diritto

Un operatore economico non può impugnare direttamente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, una direttiva legislativa come la direttiva (UE) 2019/692 se la sua posizione giuridica dipende dalle misure nazionali di recepimento e dalle decisioni delle autorità nazionali chiamate ad attuarla; in particolare, il termine imposto alle autorità nazionali per decidere sulle deroghe non produce di per sé effetti diretti sulla situazione giuridica dell’operatore. Inoltre, l’operatore non è individualmente interessato solo perché appartiene a una cerchia ristretta di soggetti economicamente colpiti da una normativa generale fondata su criteri oggettivi. Il ricorso è quindi irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 194 TFUE
  • Articolo 294 TFUE
  • Direttiva 2009/73/CE
  • Direttiva (UE) 2019/692
  • Articolo 36 della direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 49 bis della direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 14 della direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 32 della direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 41 della direttiva 2009/73/CE

Ricorso di annullamento contro la direttiva (UE) 2019/692

L’ordinanza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Nord Stream AG contro la direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale. La controversia concerne in particolare la disciplina dei gasdotti da o verso paesi terzi e, più precisamente, il termine fissato per l’adozione delle decisioni di deroga ai sensi del nuovo articolo 49 bis.

Fatti e contesto normativo

La direttiva 2009/73/CE disciplina trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio del gas naturale, imponendo, tra l’altro, la separazione tra gestori di sistema e sistemi di trasporto e l’accesso dei terzi. L’articolo 36 consente deroghe per nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, a determinate condizioni.

Con la direttiva (UE) 2019/692 il legislatore dell’Unione ha esteso l’ambito della direttiva 2009/73 ai gasdotti tra uno Stato membro e un paese terzo, inserendo tra l’altro l’articolo 49 bis. Tale disposizione consente, per i gasdotti completati prima del 23 maggio 2019, deroghe a taluni obblighi, ma prevede che le decisioni siano adottate entro il 24 maggio 2020.

Nord Stream AG, società svizzera che possiede e gestisce il sistema di gasdotti Nord Stream, ha impugnato solo la parte della direttiva che introduce il termine del 24 maggio 2020 per la concessione delle deroghe.

Posizione delle parti

Il Parlamento e il Consiglio hanno sollevato eccezioni di irricevibilità. Secondo le istituzioni, la ricorrente non era direttamente né individualmente interessata: la direttiva richiedeva misure nazionali di recepimento, e il termine contestato vincolava le autorità nazionali, non gli operatori privati. La ricorrente sosteneva invece che la nuova disciplina la colpisse immediatamente, imponendole nuovi obblighi e rendendo difficile, se non impossibile, ottenere una deroga.

Ragionamento del Tribunale sulla legittimazione ad agire

Il Tribunale ricorda che una direttiva può essere impugnata da una persona fisica o giuridica solo se la riguarda direttamente e individualmente, poiché una direttiva è, per sua natura, indirizzata agli Stati membri e richiede recepimento nazionale. Inoltre, la direttiva impugnata è un atto legislativo adottato secondo la procedura legislativa ordinaria; pertanto non rientra nella categoria degli atti regolamentari ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Quanto all’incidenza diretta, il Tribunale osserva che la direttiva non crea di per sé obblighi immediatamente applicabili alla ricorrente. Gli obblighi nei confronti degli operatori dipendono dalle misure di recepimento adottate dagli Stati membri e, nel caso di specie, dalla disciplina tedesca di attuazione. Il termine del 24 maggio 2020 obbliga direttamente solo le autorità nazionali chiamate a decidere sulle domande di deroga, non gli operatori che presentano tali domande.

Il Tribunale sottolinea anche che la direttiva lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione nella definizione delle condizioni e della procedura per le deroghe, oltre che nella concessione stessa delle deroghe. Questa presenza di misure nazionali intermedie esclude il carattere diretto dell’incidenza sulla posizione della ricorrente.

Ragionamento sull’incidenza individuale

Il Tribunale esclude anche l’incidenza individuale. Sebbene la direttiva riguardi un numero limitato di gasdotti già operativi al 23 maggio 2019, ciò non basta a individualizzare la ricorrente. L’applicazione della direttiva si fonda infatti su una situazione oggettiva di diritto e di fatto definita dal legislatore: gasdotti completati prima del 23 maggio 2019 e connessi tra uno Stato membro e un paese terzo.

La ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di circostanze specifiche o di diritti particolari che la distinguano dagli altri operatori nella medesima situazione. Nemmeno l’asserito impatto economico significativo o la circostanza di appartenere a una cerchia ristretta di soggetti interessati bastano, di per sé, a soddisfare il criterio dell’incidenza individuale.

Decisione

Il Tribunale respinge il ricorso in quanto irricevibile, senza esaminare nel merito le censure sulla direttiva. Di conseguenza, dichiara assorbite le istanze di intervento e condanna Nord Stream AG alle spese sostenute da Parlamento e Consiglio, con disciplina separata per le spese relative agli interventi.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • le direttive, in quanto tali, non producono normalmente effetti diretti nei confronti dei singoli prima del recepimento;
  • un termine imposto agli Stati membri per decidere su deroghe non è sufficiente a rendere direttamente interessato l’operatore che aspira alla deroga;
  • la semplice appartenenza a una cerchia ristretta di operatori economicamente colpiti non basta a dimostrare l’incidenza individuale quando l’atto si applica sulla base di criteri oggettivi e generali;
  • gli atti legislativi dell’Unione restano, per i singoli, soggetti a condizioni di ricevibilità restrittive ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Come è indicizzato

Materieenergiamercato interno del gas naturalediritto processuale dell’unione europealegittimazione ad agirerecepimento delle direttive

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