Cassazione Penale, Ordinanza n. 29439/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito. Dal testo emerge che la doglianza mirava anche, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle risultanze di merito, senza indicare specifici travisamenti di prova. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, valorizzando la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta priva di evidenti illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul diniego delle attenuanti generiche non fosse scrutinabile in sede di legittimità perché diretta a contestare una valutazione di merito e perché priva di specifici rilievi di travisamento della prova. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; il loro mancato riconoscimento può essere motivato dall'assenza di elementi positivi favorevoli.
Corte cost. sent. n. 186/2000
La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione effettivo, non potendo essere trasformato in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Le attenuanti generiche non spettano automaticamente neppure all'imputato incensurato; il giudice può negarle sulla base della sola mancanza di elementi di segno positivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza, sotto l'apparenza di un vizio di legittimità, mira in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29234/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29235/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29237/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29238/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29240/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29243/2026 del 03/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →