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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1138/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 29/03/2021 che ha rideterminato la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; il ricorrente ha proposto tre censure: 1) violazione dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 nella lettura data dalla Corte costituzionale con sent. n. 24/2019, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato elementi escludenti l'attualità della pericolosità, con argomentazioni illogiche riguardo ai profitti derivanti dai reati e alla loro incidenza sul reddito del proposto; 2) mancata verifica della persistenza nel tempo degli indici di pericolosità (occasionalità della frequentazione con pregiudicati); 3) vizio per eccessiva genericità e ingiustificazione delle prescrizioni accessorie ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 159/2011 (divieto di partecipare a pubbliche riunioni, permanenza notturna in casa).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte territoriale ha motivatamente ricostruito la pluralità e la frequenza dei reati commessi dal Donzì (tra il 2013 e il 2018: invasione di terreni, plurimi furti, cessioni di stupefacenti, detenzione di munizioni), ha ritenuto sussistente l'abitualità e che tali reati hanno prodotto profitti rilevanti rispetto alle risorse del proposto, adempiendo ai criteri fissati dalla Corte costituzionale (delitti commessi abitualmente; effettiva produzione di profitti; profitti costituiscono fonte unica o rilevante di reddito). Le deduzioni del ricorrente sono risultate generiche o meramente astratte, senza confutare l'esistenza o l'entità dei profitti o fornire elementi concreti idonei a ribaltare la prognosi di attualità. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e insufficiente a dimostrare l'ingiustificatezza delle prescrizioni; la motivazione del provvedimento ha richiamato esigenze di difesa sociale. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 1 lett. b)

    «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»

    Interpretata, alla luce della sentenza Corte cost. n. 24/2019, come riferita a categorie di reato che soddisfano tre requisiti: a) delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale; b) che abbiano effettivamente generato profitti per il soggetto; c) tali profitti costituiscano l'unica o quantomeno una componente significativa del reddito; il giudice di merito deve ancorare la valutazione a precisi elementi di fatto e motivare puntualmente

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 8

    Riguarda le prescrizioni accessorie connesse alle misure di prevenzione; possono essere confermate se motivate da esigenze di difesa sociale, ma le censure contro di esse devono essere specifiche e fondate su elementi concreti

  • Sentenza Corte costituzionale n. 24/2019

    Ha dichiarato costituzionalmente legittima la figura della pericolosità generica di cui all'art. 1 lett. b) e ha indicato i criteri di interpretazione (necessità di predeterminazione di categorie di reato e il triplice requisito per l'applicabilità della misura), imponendo al giudice motivazione ancorata a elementi di fatto

  • Costituzione, art. 13, comma 2

    Richiama l'obbligo di motivazione puntuale dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale; la decisione deve rendere conto degli elementi di fatto utilizzati per la prognosi di pericolosità

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Per dichiarare l'attualità della pericolosità ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 è necessario provare, con elementi di fatto e motivazione puntuale, il triplice requisito: abitualità nella commissione di determinati delitti; effettiva produzione di profitti illeciti; rilevanza di tali profitti sul reddito del soggetto.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla pericolosità predittiva richiedono argomentazione concreta; censure astratte o generiche che non confutano l'esistenza o l'entità dei profitti o la persistenza della condotta sono destinate a essere respinte.
  • La mera occasionalità di contatti con pregiudicati va dimostrata concretamente; il richiamo a un contesto ambientale ristretto non è sufficiente a ribaltare una valutazione motivata di frequentazione rilevante.
  • Le impugnazioni dirette contro prescrizioni accessorie (art. 8) devono indicare con precisione quali elementi avrebbero dovuto essere valutati diversamente o quali indicatori positivi sussistono; obiezioni generiche sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è infondato o generico il giudice può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a una somma a beneficio della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
  • Nel preparare un gravame avverso misure di prevenzione, è essenziale produrre elementi probatori concreti (es. documentazione reddituale, prova dell'assenza di profitti illeciti, testimonianze che attestino la sporadicità dei contatti) e argomentazioni idonee a confutare la prognosi di pericolosità.

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