Cassazione Penale, Sentenza n. 1138/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 29/03/2021 che ha rideterminato la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; il ricorrente ha proposto tre censure: 1) violazione dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 nella lettura data dalla Corte costituzionale con sent. n. 24/2019, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato elementi escludenti l'attualità della pericolosità, con argomentazioni illogiche riguardo ai profitti derivanti dai reati e alla loro incidenza sul reddito del proposto; 2) mancata verifica della persistenza nel tempo degli indici di pericolosità (occasionalità della frequentazione con pregiudicati); 3) vizio per eccessiva genericità e ingiustificazione delle prescrizioni accessorie ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 159/2011 (divieto di partecipare a pubbliche riunioni, permanenza notturna in casa).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte territoriale ha motivatamente ricostruito la pluralità e la frequenza dei reati commessi dal Donzì (tra il 2013 e il 2018: invasione di terreni, plurimi furti, cessioni di stupefacenti, detenzione di munizioni), ha ritenuto sussistente l'abitualità e che tali reati hanno prodotto profitti rilevanti rispetto alle risorse del proposto, adempiendo ai criteri fissati dalla Corte costituzionale (delitti commessi abitualmente; effettiva produzione di profitti; profitti costituiscono fonte unica o rilevante di reddito). Le deduzioni del ricorrente sono risultate generiche o meramente astratte, senza confutare l'esistenza o l'entità dei profitti o fornire elementi concreti idonei a ribaltare la prognosi di attualità. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e insufficiente a dimostrare l'ingiustificatezza delle prescrizioni; la motivazione del provvedimento ha richiamato esigenze di difesa sociale. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 1 lett. b)
«coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»
Interpretata, alla luce della sentenza Corte cost. n. 24/2019, come riferita a categorie di reato che soddisfano tre requisiti: a) delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale; b) che abbiano effettivamente generato profitti per il soggetto; c) tali profitti costituiscano l'unica o quantomeno una componente significativa del reddito; il giudice di merito deve ancorare la valutazione a precisi elementi di fatto e motivare puntualmente
d.lgs. n. 159/2011, art. 8
Riguarda le prescrizioni accessorie connesse alle misure di prevenzione; possono essere confermate se motivate da esigenze di difesa sociale, ma le censure contro di esse devono essere specifiche e fondate su elementi concreti
Sentenza Corte costituzionale n. 24/2019
Ha dichiarato costituzionalmente legittima la figura della pericolosità generica di cui all'art. 1 lett. b) e ha indicato i criteri di interpretazione (necessità di predeterminazione di categorie di reato e il triplice requisito per l'applicabilità della misura), imponendo al giudice motivazione ancorata a elementi di fatto
Costituzione, art. 13, comma 2
Richiama l'obbligo di motivazione puntuale dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale; la decisione deve rendere conto degli elementi di fatto utilizzati per la prognosi di pericolosità
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per dichiarare l'attualità della pericolosità ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 è necessario provare, con elementi di fatto e motivazione puntuale, il triplice requisito: abitualità nella commissione di determinati delitti; effettiva produzione di profitti illeciti; rilevanza di tali profitti sul reddito del soggetto.
- Le valutazioni del giudice di merito sulla pericolosità predittiva richiedono argomentazione concreta; censure astratte o generiche che non confutano l'esistenza o l'entità dei profitti o la persistenza della condotta sono destinate a essere respinte.
- La mera occasionalità di contatti con pregiudicati va dimostrata concretamente; il richiamo a un contesto ambientale ristretto non è sufficiente a ribaltare una valutazione motivata di frequentazione rilevante.
- Le impugnazioni dirette contro prescrizioni accessorie (art. 8) devono indicare con precisione quali elementi avrebbero dovuto essere valutati diversamente o quali indicatori positivi sussistono; obiezioni generiche sono inammissibili.
- Quando il ricorso è infondato o generico il giudice può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a una somma a beneficio della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- Nel preparare un gravame avverso misure di prevenzione, è essenziale produrre elementi probatori concreti (es. documentazione reddituale, prova dell'assenza di profitti illeciti, testimonianze che attestino la sporadicità dei contatti) e argomentazioni idonee a confutare la prognosi di pericolosità.
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