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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40799/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di conferma dell'appello che aveva ritenuto Osmani colpevole del reato di detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90) e lo aveva condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa con confisca del denaro e degli oggetti sequestrati. Il ricorso, affidato a tre motivi, deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), contestando la valutazione del comportamento dell'imputato e provvedimenti probatori (ammissione dei fatti, consegna codici di sblocco, attività lavorativa in carcere); (2) assenza di motivazione nella dosimetria della pena; (3) contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di restituzione della somma sequestrata (euro 14.560), sostenendone la lecita provenienza dalla attività commerciale della convivente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Principali argomentazioni: presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza d'appello formano un unico corpo motivazionale) che impone al ricorrente di confrontarsi puntualmente con entrambe le motivazioni (onere che non è stato assolto). Sul merito, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa sulle attenuanti generiche: dopo la riforma dell'art. 62-bis non è sufficiente l'assenza di precedenti, ma servono elementi positivi e specifici; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente l'esclusione delle attenuanti richiamando l'atteggiamento oppositivo dell'imputato al controllo, la scarsa osservanza delle misure cautelari e la gestione del quantitativo di cocaina occultato in più punti dell'abitazione. La rideterminazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è risultata coerente e non manifestamente illogica. Quanto alla confisca della somma, la Corte ha confermato la decisione di merito: per il reato di detenzione di stupefacenti la confisca può operare ai sensi dell'art. 240-bis (mediante rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90) quando il denaro è sproporzionato rispetto ai redditi e privo di giustificazione; nel caso concreto la presenza del denaro in più punti dell'appartamento, l'assenza di documentazione probante la lecita provenienza e le dichiarazioni ritenute inattendibili giustificavano la confisca. Per tutte queste ragioni i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e/o generici; il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina la detenzione illecita di sostanze stupefacenti: è il reato contestato all'imputato e costituisce il presupposto per le misure sanzionatorie e per il possibile ricorso alla confisca speciale solo nei casi previsti dall'art. 240-bis in combinato con l'art. 85-bis

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche non sono automatiche per mera assenza di precedenti: occorrono elementi positivi di segno favorevole. Il giudice di merito è tenuto a indicare gli elementi di preponderante rilevanza che ostano o permettono il riconoscimento; non è necessario valutare ogni singola deduzione difensiva

  • art. 240-bis cod. pen.

    Fornisce la disciplina della confisca in casi particolari applicabile, tramite rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90, al denaro sequestrato in reati di stupefacenti quando sussista sproporzione e manchi giustificazione della sua lecita origine

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Rinvio all'art. 240-bis cod. pen. per le ipotesi di confisca applicabili nei procedimenti per reati in materia di stupefacenti; nella fattispecie è stato utilizzato per giustificare la confisca della somma trovata in possesso dell'imputato

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ricorda che la graduazione delle pene (aumenti e diminuzioni) è esercizio discrezionale del giudice di merito e la motivazione deve indicare l'uso dei criteri, senza richiedere spiegazioni dettagliate salvo che la pena sia 'di gran lunga' superiore alla media edittale

  • art. 132 cod. pen.

    Principio della personalizzazione della pena: la valutazione concreta delle circostanze e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti della motivazione richiesta dalla legge

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Fondamenti normativi dei motivi di cassazione dedotti (violazione di legge, vizio di motivazione e mancanza di motivazione in tema di dosimetria); la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o manifestamente infondate perché ricorrente non ha argomentato il dovuto confronto con le motivazioni di entrambi i gradi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso, applicato nella fattispecie

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato nel procedimento: il Procuratore generale ha avanzato istanza di declaratoria di inammissibilità ai sensi della disposizione richiamata (citata nelle conclusioni PG)

  • d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21

    Ha riformato la disciplina della confisca in materia di stupefacenti ed ha introdotto il rinvio che rende applicabile l'art. 240-bis alle ipotesi previste dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90, principio usato dalla Corte per legittimare la confisca del denaro

Massime di principio

  • Se esistono una sentenza di primo grado e una sentenza d'appello conformi tra loro (doppia conforme), il ricorrente in cassazione deve confrontarsi puntualmente con entrambe le motivazioni: la mancata specificazione delle ragioni di censura rispetto a ciascuna motivazione può determinare l'inammissibilità
  • Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) non sono riconosciute automaticamente per mera assenza di precedenti: occorrono elementi positivi e specifici a favore dell'imputato; il giudice deve indicare gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti decisivi
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è ammissibile la censura solo se si dimostra arbitrarietà o illogicità manifesta nella motivazione, non per semplice dissenso sulla congruità
  • La confisca del denaro in reati di detenzione di stupefacenti può essere disposta solo nelle ipotesi previste dall'art. 240-bis (per il tramite dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90): è rilevante la sproporzione tra somma sequestrata e capacità reddituali e l'assenza di prova della lecita provenienza
  • In tema di travisamento della prova la Corte di cassazione verifica la corretta trasposizione dei fatti e la coerenza logica della motivazione (una sorta di fotografia del dato probatorio), ma non può ri-valutare meramente il peso o il significato delle valutazioni probatorie operate dal giudice di merito
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e collegati alle ragioni del provvedimento impugnato: la genericità estrinseca (mancato rapporto con le motivazioni contestate) comporta inammissibilità

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