Cassazione Penale, Sentenza n. 21146/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda di rescissione del giudicato proposta dal Memedali. L'ordine di esecuzione con sospensione era stato notificato a mani proprie il 22/02/2023 e la domanda di rescissione era stata depositata il 06/06/2023. La difesa ha contestato che il ricorrente fosse in grado di comprendere l'atto in lingua italiana e ha quindi dedotto la necessità della traduzione; la Corte d'Appello ha ritenuto invece, sulla base degli atti del giudizio di cognizione (verbale di identificazione), che il Memedali comprendesse l'italiano e fosse quindi in grado di esercitare tempestivamente la facoltà di chiedere la rescissione
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, confermando che, pur essendo pacifico il principio per cui l'ordine di esecuzione deve essere tradotto se l'imputato è alloglotta, nel caso concreto la Corte di Appello aveva correttamente accertato la capacità del ricorrente di comprendere l'italiano sulla base degli atti del fascicolo di cognizione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 19 gennaio
Norme richiamate
Sez. I, n. 20768 del 2018 (rv 272835)
Sez. I n. 20768 del 2018, rv 272835
Principio secondo cui, se l'imputato è alloglotta, l'ordine di esecuzione deve essere tradotto; la mancata traduzione in una lingua nota allo straniero determina la nullità dell'ordine e la necessità di rinnovare l'atto
Valutazione della competenza linguistica sulla base degli atti del fascicolo di cognizione
La Corte può ritenere comprovata la capacità di comprensione della lingua italiana del destinatario attingendo agli atti del giudizio di cognizione (per es. verbale di identificazione) senza obbligo di ulteriore verifica in contraddittorio, salvo che la difesa apporti elementi concreti di prova contraria
Massime di principio
- Se lo straniero destinatario di un ordine di esecuzione non comprende la lingua in cui è scritto l'atto, l'ordine deve essere tradotto: in mancanza la notifica è affetta da nullità
- La mera affermazione difensiva di non comprensione non è sufficiente: chi contesta la capacità linguistica deve fornire elementi concreti che mettano in dubbio quanto risulta dagli atti
- La Corte di merito può valutare la capacità linguistica del destinatario facendo riferimento agli atti del fascicolo di cognizione (es. verbali di identificazione), senza necessità di ulteriore istruttoria in contraddittorio, salvo elementi nuovi
- Le domande di rescissione del giudicato devono essere proposte nei termini di legge: la tardività determina l'inammissibilità
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
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