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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17543/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Grandis ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la sua domanda di liberazione condizionale. Il ricorrente, ergastolano per omicidio ed estorsione, aveva scontato circa 26 anni di pena, era stato ammesso al regime di semilibertà dal 2012 e aveva fruito di numerosi permessi premio; inoltre affermava che gli eredi della vittima non cercavano contatti né ristoro. Il Tribunale di sorveglianza ha però escluso il requisito del sicuro ravvedimento perché, nel 2020, personale della Questura di Cosenza aveva denunciato De Grandis per minaccia aggravata e la persona offesa lo aveva riconosciuto negli uffici della Questura. In ricorso per cassazione De Grandis ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudizio negativo si fosse fondato unicamente sulla querela senza una condanna; ha poi prodotto una pronuncia del Giudice di pace (21/09/2022) che disponeva non doversi procedere per estinzione del reato per remissione tacita della querela. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto una valutazione complessiva e congrua della condotta del ricorrente e che la pronuncia del Giudice di pace fosse di carattere processuale (non una assoluzione nel merito) e quindi non idonea a mutare la valutazione discrezionale sul sicuro ravvedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva escluso la liberazione condizionale per assenza del sicuro ravvedimento. La Corte ha ritenuto che l'ammissione alla semilibertà e la fruizione di permessi premio fossero elementi positivi ma non sufficienti a provare la completa revisione critica rispetto ai gravi delitti commessi; ha dato rilievo all'episodio del 18 febbraio 2020 con il riconoscimento operato dalla persona offesa. Ha inoltre affermato che la pronuncia del Giudice di pace, essendo di natura processuale per remissione tacita, non incide sulla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 176 cod. pen.

    Disciplina la liberazione condizionale e richiede il requisito del sicuro ravvedimento desumibile dal comportamento tenuto durante l'esecuzione della pena; implica anche l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato

  • art. 230 cod. pen.

    Prevede l'applicazione della libertà vigilata come misura accessoria alla liberazione condizionale e giustifica la possibilità di controllo e revoca in caso di violazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento invocato dal ricorrente per censurare la motivazione per manifesta illogicità; norma che elenca i motivi di impugnazione in Cassazione

  • Corte costituzionale, sent. n. 264/1974, n. 204/1974, n. 168/1994

    Richiamate per affermare che la liberazione condizionale è collegata alla compatibilità costituzionale dell'ergastolo, rappresenta un diritto soggettivo del condannato quando ricorrono le condizioni e va garantita da una valutazione giurisdizionale che consideri il fine rieducativo

Massime di principio

  • La concessione della liberazione condizionale richiede il sicuro ravvedimento valutato su comportamenti concreti: semilibertà e permessi premio sono elementi positivi ma non decisivi da soli
  • Una denuncia o querela, e soprattutto il riconoscimento della persona offesa, possono incidere negativamente sulla valutazione del ravvedimento anche in assenza di condanna penale
  • Una pronuncia processuale di non doversi procedere per remissione tacita della querela non equivale a una valutazione assolutoria nel merito e non obbliga il giudice a rivedere la propria valutazione discrezionale
  • La Corte di Cassazione sindaca la discrezionalità del giudice di merito solo per vizio di motivazione manifesto o illogicità palese; pertanto per ottenere l'annullamento occorre provare che la motivazione sia manifestamente irragionevole
  • È necessario valutare anche l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (requisito ex art.176) e il possibile inquadramento della liberazione condizionale con misure di controllo come la libertà vigilata
  • In situazioni analoghe è utile documentare elementi oggettivi e recenti di cambiamento di vita e risarcimento civile per convincere il giudice della sussistenza del sicuro ravvedimento

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